L'Antincendio

La Sicurezza sul lavoro

Cos'è la sicurezza Antincendio

Per Sicurezza Antincendio s’intende l’indagine dei motivi e delle migliori condizioni che aiutano la reazione di combustione ad avvenire e, infine, quale tecnica utilizzare per fronteggiare, controllare ed estinguere gli incendi.

Come è noto, infatti, il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. obbliga ogni datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda di cui è responsabile, ad una valutazione circa la scelta:

  • delle attrezzature di lavoro,
  • delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
  • della sistemazione dei luoghi di lavoro,

con riguardo a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In base a tale analisi il datore di lavoro elabora un “documento” contenente:

  • la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
  • l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
  • il programma delle misure da adottare ritenute più opportune per garantire nel tempo il miglioramento della sicurezza.

Con il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 sono stati forniti i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e sono state indicate le misure di prevenzione incendi da adottare al fine di evitare che possa innescarsi un incendio e di portare in salvo le persone esposte, nel caso in cui l’incendio si fosse comunque innescato. Si evidenzia che le problematiche che devono essere affrontate, e risolte, al fine di ottenere un’idonea difesa contro gli incendi nei luoghi di lavoro sono spesso assai complesse. In questi casi la strada da percorrere per raggiungere lo scopo non potrà che essere:

  • tecnica, installando opportuni impianti, dispositivi e mezzi di lotta agli incendi, ovvero separando i luoghi di lavoro a rischio specifico d’incendio da quelli adiacenti tramite idonee compartimentazioni;
  • organizzativa, collocando i posti di lavoro delle persone presenti, il più vicino possibile alle vie e alle uscite, ovvero limitando il numero di persone presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro.

L’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. infatti ribadisce quanto segue:

  • La prevenzione incendi e la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, d’incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
  • Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
  • Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
    • i criteri diretti atti ad individuare:
      • misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
      • misure precauzionali di esercizio;
      • metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
      • criteri per la gestione delle emergenze;
    • le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
  • Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.

Il DPR n. 151 del 1 Agosto 2011, regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, non si discosta dai principi basilari del DM 10.03.98 e non presenta particolari difficoltà interpretative non stravolgendo l’impianto del medesimo.

In particolare, le principali innovazioni riguardano esclusivamente le modalità di ottenimento del CPI e la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, e sono:

  • tutte le attività presenti nell’allegato I del DPR 151/2011 saranno definite a rischio medio e dovranno ottenere il certificato di prevenzione incendi. Le modalità di ottenimento del CPI dipendono dalla categoria di appartenenza dell’attività, in particolare, il nuovo regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C. Tutte le attività di cui alle categorie A e B, per l’ottenimento del CPI, devono presentare apposita SCIA antincendio al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di appartenenza e, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, potrebbero essere soggette a controllo mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali; mentre tutte le attività di categoria C dovranno sottoporre il progetto per l’ottenimento del CPI all’esame del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale effettuerà, entro sessanta giorni, anche il controllo in loco e solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI;
  • per gli addetti antincendio saranno previsti aggiornamenti triennali di 2, 5 8 ore rispettivamente per attività a rischio basso, medio e alto (per similitudine con il DM 388/03 relativo al primo soccorso aziendale).