Medicina del lavoro

Medicina del lavoro

I servizi di medicina del lavoro in generale

Un aspetto importante per la tutela della salute dei lavoratori è rappresentato dalla sorveglianza sanitaria, il D.lgs. 81/08 e s.m.i. infatti prevede che qualora siano presenti in azienda rischi che potrebbero comportare danni alla salute dei lavoratori è obbligatorio da parte del Datore di Lavoro attivarsi in modo che essi siano prevenuti predisponendo la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori viene effettuata dal Medico Competente ovvero un medico che “in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall’art.38, collabora col Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto”.

In particolare la sorveglianza sanitaria viene effettuata dal Medico Competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee, dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva definita nell’art. 6 del D.lgs. 81/08 o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta correlata ai rischi lavorativi dal medico competente.

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

È inoltre compito del Medico Competente anche:

  • effettuare esami di laboratorio e/o strumentali previsti dal protocollo sanitario mirato ai rischi specifici emersi dalla valutazione dei rischi;
  • collaborare col Datore di Lavoro e con il R.S.P.P. ai fini della realizzazione delle misure preventive più adeguate ed efficaci per la tutela della salute dei lavoratori;
  • istituire e tenere aggiornata la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;