L'Antincendio

L'Antincendio

Le sanzioni sull'antincendio:

Il D.Lgs 81/08, in caso di inadempienze degli obblighi previsti, stabilisce sanzioni sia amministrative che penali che prevedono, in caso di gravi mancanze o reiterate violazioni, anche l’arresto o la sospensione delle attività. Anche il D.lgs 8 marzo 2006 n°139 all'art.20 predispone delle sanzioni penali e la sospensione dell'attività per le aziende che avendo obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorionon lo abbiano fatto.

Di seguito sono riportate le principali sanzioni previste sia dal D.lgs. 139/2006 che dal D.Lgs 81/08 coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n°106. L’importo di tali sanzioni è stato aggiornato così come previsto dall’art. 306 comma 4bis del “Testo Unico” in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).


Elenco completo norme PER TUTTI I SOGGETTI SANZIONATI

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è commessa:

  • nelle aziende di cui all’art.31 comma 6 lettere a) b), c), d), f) e g).
  • nelle aziende che comportano attività che espongono i lavoratori a rischi biologici (GR. 3 e 4), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto.
  • attività disciplinate dal Titolo IV (cantieri) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Testo della violazione:

Art. 29 comma 1

Mancata valutazione di TUTTI i Rischi e Mancata Elaborazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi in collaborazione col Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e col Medico Competente (ove previsto).

Testo della sanzione:

Ammenda da 2.192€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 28 comma 2 lettere b), c) o d), Art. 29 comma 2

Incompleta compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi (assenza dell’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendali che vi debbono provvedere) o mancata consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Art. 29 comma 3

Mancato aggiornamento e rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (entro 30 giorni) in occasioni di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significativi ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i dati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Testo della sanzione:

Ammenda da 1.096€ a 2.192€

Testo della violazione:

Art. 28 comma 2 lettera a) primo periodo e lettera f)

Documento di Valutazione dei Rischi mancante dei criteri adottati per la valutazione stessa e dell’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Testo della sanzione:

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 3 comma 12bis

Mancata informazione ai volontari che effettuano servizio civile o ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare o sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività.

Art. 26 comma 1 lettera b)

Mancata informazione alle ditte appaltatrici o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 43 comma 1 lettera a)

Mancata organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Art. 43 comma 1 lettera b)

Mancata designazione preventiva dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso.

Testo della sanzione:

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,2€ a 5.699,2€

Testo della violazione:

Art. 36 commi 1 e 2

Mancata informazione ai lavoratori su tutti i rischi presenti durante l’attività lavorativa, sui nominativi degli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso, dell’RSPP e del Medico Competente, sulle procedure da adottare in caso di emergenza, sulle misure e le attività di protezione adottate.

Art. 37 commi 1, 7, 9 e 10

Mancata formazione generale, specifica e di aggiornamento ai singoli lavoratori, ai dirigenti e ai preposti, ai lavoratori designati alla prevenzione incendi e al primo soccorso, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 43 comma 1 lettera e)bis, Art. 46 comma 2

Mancata predisposizione di mezzi di estinzione idonei alla classe d’incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro e di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Testo della sanzione:

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096€ a 5.260,8€

Testo della violazione:

Art. 64 comma 1

Mancato rispetto dei requisiti previsti dall'ALLEGATO IV paragrafo 4, mancata sottoposizione degli impianti e dei dispositivi a regolare manutenzione e pulitura (compresi i dispostivi di sicurezza).

Testo della sanzione:

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096€ a 5.260,8€

Testo della violazione:

ALLEGATO IV punto: 4

Violazione dei precetti dell'ALLEGATO IV paragrafo 4

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 85 comma 1

Mancato rispetto affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

Testo della sanzione:

Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione:

Art. 86 commi 1 e 3

Mancata effettuazione e verbalizzazione delle verifiche periodiche previste dalla legge sugli impianti elettrici e sugli impianti di protezione dai fulmini.

Testo della sanzione:

La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi all'uso delle attrezzature di lavoro previsti dall’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Testo della violazione:

ALLEGATO VI

Violazione delle prescrizioni riportate nell'ALLEGATO VI (in particolare paragrafo 7).

Testo della sanzione:

Ammenda da 822€ a 2.959,2€

Testo della violazione:

Art. 72

Noleggio, locazione finanziaria di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dall'ALLEGATO V (in particolare punto 12).

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 163

Mancata comunicazione all’Inail e all’Ipsema dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Testo della sanzione:

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750€ a 4.000€

Testo della violazione:

Art. 164

Mancata informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti sulle misure da adottare riguardo la segnaletica di sicurezza e sul significato della stessa.

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione:

ALLEGATO XXIV punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXV punti 1,2 e 3

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXVII

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

Testo della sanzione:

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,4€ a 1.753,6€

Testo della violazione:

Art. 226

Mancata predisposizione di un piano operativo di emergenza che contenga tutte le informazioni utili in caso di incendi o emergenze che possano interessare le zone in cui sono presenti prodotti chimici pericolosi.

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 290

Mancata valutazione dei rischi derivanti da atmosfere esplosive.

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 289 comma 2

Mancata predisposizione di misure volte ad eliminare la possibilità di accendere atmosfere esplosive e di attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Art. 291

Mancata predisposizone di controlli, con mezzi tecnici adeguati, negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive durante la presenza dei lavoratori.

Art. 292 comma 2

Mancata indicazione nel documento di valutazione dei rischi da atmosfere esplosive delle misure e delle modalità di attuazione di tutto ciò che è previsto per coordinare le operazioni in modo sicuro.

Art. 293 commi 1 e 2

Mancata suddivisione in zone delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (vedi ALLEGATO XLIX), e mancata applicazione delle prescrizioni minime previste dall'ALLEGATO L.

Art. 294 commi 1,2, e 3

Mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da atmosfere esplosive e/o documento non idoneo.

Art. 294 bis

Mancata formazione e informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla valutazione dei rischi da atmosfere esplosive.

Art. 296

Mancata verifica periodica delle installazioni elettriche ai sensi dei capi III e IV del Decreto del Presidente della Repubblica n°462 del 22-ottobre-2001, nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 e 21.

Testo della sanzione:

Arresto sino ad un anno o ammenda da 258€ a 2.582€

Testo della violazione:

Art. 20 comma 1 D.Lgs. 139/2006

Omessa richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco del certificato di precenzione incendi per le attività previste dal DPR 151/2011

Testo della sanzione:

Arresto da tre mesi a tre anni e ammenda da 103€ a 516€.

Testo della violazione:

Art. 20 comma 2 D.Lgs. 139/2006

Attestazioni di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi e falsificazione o alterazione delle certificazioni e dichiarazioni medesime.

Testo della sanzione:

Sospensione dell'attività fino a quando non si adempie all'obbligo

Testo della violazione:

Art. 20 comma 3 D.Lgs. 139/2006

Omessa richiesta di rilascio ovvero omessa richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi

Elenco articoli per sanzione: