I principi esecutivi
Il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e il DPR n. 151 del 1 Agosto 2011 dettano i criteri generali di sicurezza antincendio e le procedure per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.
Lo scopo perseguito dalle suddette normative è, pertanto, quello di “prevenire” la possibilità che un incendio possa aver luogo o, nel caso in cui l’evento fosse accaduto, di predisporre “a priori” opportune misure per contenerlo, limitandone i danni in modo da tutelare in primis i lavoratori e le altre persone presenti e poi i luoghi di lavoro stessi.
Passo principale per raggiungere lo scopo di prevenzione è sicuramente la stesura del documento di valutazione del rischio incendio in cui, oltre a classificare le aree di lavoro nelle tre principali categorie di rischio (Basso, Medio o Alto), vengono indicati i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Accanto alla valutazione del rischio incendio sarà inoltre obbligatorio per tutte le azienda predisporre delle squadre di prevenzione incendi costituite da personale adeguatamente formato che, tramite l’utilizzo di adeguati mezzi di estinzione messi a loro disposizione dal Datore di Lavoro in funzione della specifica attività, saranno in grado di intervenire (o di contattare chi di competenza) per limitare i danni nel momento in cui fosse presente un’emergenza incendio.
Successivamente, sulla base della valutazione effettuata e del livello di rischio assegnato all’attività, sarà necessario predisporre le misure indicate nel documento di valutazione del rischio incendio. Tali misure dipenderanno dal tipo di attività svolta in azienda, dalle sue dimensioni, dalla quantità di prodotti infiammabili e/o combustibili presenti, dalle attrezzature utilizzate, dal tipo di prodotti manipolati nonché dal numero di lavoratori/persone presenti contemporaneamente sui luoghi di lavoro. In particolare sarà necessario:
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predisporre idonei mezzi di estinzione e programmare il loro controllo periodico: la tipologia, le quantità e la posizione di tali mezzi dipenderanno dalla specifica attività;
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redigere il Piano di Emergenza ed Evacuazione: la redazione del Piano di Emergenza è obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti (art.5 comma 2 D.M. 10 marzo 1998) ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
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richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi al Comando dei Vigili del Fuoco: l’elenco delle attività soggette all’ottenimento del C.P.I. è indicato nel D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
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predisporre adeguati corsi di formazione sia per il personale che farà parte delle squadre aziendali di prevenzione incendi che per i lavoratori in generale in modo da metterli a conoscenza delle procedure da seguire nel casso ci fosse un’emergenza incendio.