Da quando è in vigore e a chi si rivolge
La normativa italiana in materia di prevenzione incendi, già prima dell’entrata in vigore del Testo Unico (D.Lgs. 81/08), prevedeva l’obbligo per tutte le aziende di predisporre all’interno della propria attività produttiva idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
La sicurezza antincendio, pertanto, rappresentava e rappresenta tutt’ora uno degli aspetti fondamentali per garantire un adeguato livello di prevenzione dagli incendi e per tutelare i lavoratori dai pericoli a cui possono essere esposti nel caso posso verificarsi in azienda un incendio.
Il nuovo assetto normativo, infatti, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare, le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR n. 151 del 1 Agosto 2011).
Tutte le attività infatti sono ancora suddivise nelle classi di rischio Basso, Medio o Alto, ad ognuna delle quali corrispondono particolari adempimenti in materia di sicurezza antincendio, tuttavia per le categorie per le quali è obbligatorio richiedere il parere dei Vigili del Fuoco (ottenere cioè il cosiddetto C.P.I.: certificato di prevenzione incendi), vi è un ulteriore suddivisione (DPR n. 151 del 1 Agosto 2011) in altre tre categorie distinte (categoria A, B e C) alle quali corrispondono diverse procedure per l’ottenimento del nullaosta (C.P.I.) e diverse modalità di verifica e controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
In definitiva le misure antincendio devono essere per legge applicate in tutti i luoghi di lavoro.