L'Antincendio

L'Antincendio

Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 individua i criteri generali di sicurezza antincendio e di gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Esso stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 46 comma 3 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

Pertanto, in tale documento VERRA’ VALUTATO IL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui al D.P.R. 151/2011:

  • livello di rischio ELEVATO;
  • livello di rischio MEDIO;
  • livello di rischio BASSO.

In definitiva, tale documento è redatto per consentire al Datore di Lavoro di porre in atto i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro dal rischio incendio.

La valutazione del rischio terrà conto anche:

  • del tipo di attività;
  • delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro e degli arredi;
  • delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro e dei materiali di rivestimento;
  • delle dimensioni del luogo di lavoro e del numero di persone presenti.

Il presente documento, redatto ai sensi della sopra citata normativa, sarà pertanto finalizzato al raggiungimento degli obbiettivi primari di sicurezza antincendio, in particolare:

  • minimizzare le possibili cause d’incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti in caso di incendio al fine di poter soccorrere le persone eventualmente presenti;
  • limitare la propagazione delle fiamme ad edifici e/o attività circostanti;
  • assicurare le caratteristiche di sicurezza agli impianti tecnici;
  • assicurare alla persone eventualmente presenti la possibilità di lasciare indenni i locali tecnici;
  • garantire la possibilità alle squadre di soccorso intervenute sull’incendio di operare in condizioni di sicurezza.

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 290 impone che il Datore di Lavoro valuti i rischi da atmosfere esplosive per la presenza di gas o polveri combustibili all’interno dei luoghi di lavoro (tale obbligo è stato introdotto dal D.Lgs. 233/03, recepimento delle direttive europee 89/391/CEE, 94/9/CE e1999/92/CE). Pertanto ogni qualvolta si rilevi in azienda la presenza di sostanze che possono dare origine ad una atmosfera esplosiva, risulta necessario effettuare la valutazione dei rischi secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/08 stesso. Lo stesso art. 290 prescrive al Datore di Lavoro di effettuare la valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

  • probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
  • probabilità della presenza e dell’attivazione di fonti di ignizione;
  • caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processo e possibili interazioni tra questi fattori;
  • entità degli effetti prevedibili.

Pertanto al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all’art. 289 (evitare l’accensione di atmosfere esplosive e attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione), il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

  • dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
  • negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Inoltre è sempre compito del Datore di Lavoro tenere aggiornato un “documento sulla protezione contro le esplosioni’’ che deve precisare:

  • che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
  • che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti al rischio da atmosfere esplosive;
  • quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’ALLEGATO XLIX;
  • quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’ALLEGATO L.
  • che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
  • che, ai sensi del Titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

Tale documento deve essere compilato prima dell′inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l′organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

La redazione del Piano di Emergenza è obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti (art.5 comma 2 D.M. 10 marzo 1998) ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (nell’Allegato I al D.P.R. 151 sono elencate le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi).

Il D.lgs. 81/08 e s.m.i., infatti, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, individua anche “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” (art. 15 comma 1 lettera u).

  • prevenire o limitare pericoli alle persone;
  • coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio;
  • intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
  • individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità dell’impianto;
  • definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’Azienda, durante la fase di emergenza.

Esso inoltre deve contenere:

  • le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza;
  • le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • le specifiche misure per assistere le persone disabili;
  • l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

Nella formulazione del Piano si provvede, tra l’altro a predisporre le mappe dei vari piani con indicazione delle vie d'uscita, scale, ascensori, aree sicure, ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio, e con l’ indicazione di un’ area esterna come punto di ritrovo in caso di evacuazione.

La prevenzione incendi è una materia interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di un incendio od a limitarne le conseguenze. In tale settore l'organo preposto alla emanazione delle norme ed al controllo dell'osservanza delle stesse è il Ministero dell'Interno che, a tal fine si avvale dell'opera del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il predetto controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben definita che termina con il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Tale certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta che l'attività, sottoposta a controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.

L'elenco delle attività soggette al certificato è contenuto nella tabella del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98) recante Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato pubblicato il D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi e con esso sono state pubblicate le nuove tabelle contenenti le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (Allegato I del D.P.R. n°151/2011). Secondo il D.P.R. n° 151/2011 le attività soggette alla prevenzione incendi vengono divise in 3 categorie: A, B, C in base alla semplicità della struttura. La differenza tra le tipologie genera iter burocratici diversi:

  • Categoria A: i vigili del fuoco non valutano preventivamente i progetti
  • Categoria B e C: gli enti ed i privati responsabili delle attività, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Successivamente, si può iniziare l'attività presentando al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto. Per le categorie A e B, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica, e non più il certificato. Per le attività che rientrano nella categoria C, invece, il Comando, entro sessanta giorni, effettua i controlli e successivamente, entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

L’inizio de un’attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco senza aver adempiuto a quanto suddetto comporta che, in base all’art. 20 del D.lgs. 139/06 – (Sanzioni penali e sospensione dell'attività):

  • comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni.
  • comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da € 103 a € 516. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
  • comma 3: ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.