La prevenzione incendi è una materia interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di un incendio od a limitarne le conseguenze. In tale settore l'organo preposto alla emanazione delle norme ed al controllo dell'osservanza delle stesse è il Ministero dell'Interno che, a tal fine si avvale dell'opera del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il predetto controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben definita che termina con il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Tale certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta che l'attività, sottoposta a controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
L'elenco delle attività soggette al certificato è contenuto nella tabella del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98) recante Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato pubblicato il D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi e con esso sono state pubblicate le nuove tabelle contenenti le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (Allegato I del D.P.R. n°151/2011). Secondo il D.P.R. n° 151/2011 le attività soggette alla prevenzione incendi vengono divise in 3 categorie: A, B, C in base alla semplicità della struttura. La differenza tra le tipologie genera iter burocratici diversi:
-
Categoria A: i vigili del fuoco non valutano preventivamente i progetti
-
Categoria B e C: gli enti ed i privati responsabili delle attività, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Successivamente, si può iniziare l'attività presentando al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto. Per le categorie A e B, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica, e non più il certificato. Per le attività che rientrano nella categoria C, invece, il Comando, entro sessanta giorni, effettua i controlli e successivamente, entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
L’inizio de un’attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco senza aver adempiuto a quanto suddetto comporta che, in base all’art. 20 del D.lgs. 139/06 – (Sanzioni penali e sospensione dell'attività):
-
comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni.
-
comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da € 103 a € 516. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
-
comma 3: ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.