Medicina del lavoro

Medicina del lavoro

Da quanto è in vigore e a chi si rivolge

La normativa italiana in materia di igiene del lavoro, già prima dell’entrata in vigore del Testo Unico (D.Lgs. 81/08), prevedeva l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario (sorveglianza sanitaria) i lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata.

La sorveglianza sanitaria, pertanto, rappresentava e rappresenta tutt’ora una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi. Il nuovo assetto normativo, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare il ruolo e gli obblighi del medico competente.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente o qualora ne risulti la necessità a seguito della valutazione dei rischi aziendali. In particolare va posta particolare attenzione ai seguenti fattori di rischio:

  • Livelli di esposizione personale al rumore
  • Uso di strumenti vibranti
  • Presenza di radiazioni
  • Impiego di sostanze chimiche (oli, vernici, solventi, smacchiatori ecc.)
  • Presenza e natura di polveri, fumi, nebbie o vapori inquinanti
  • Orario di lavoro (presenza di lavoro notturno)
  • Tempi di utilizzo di videoterminali
  • Movimentazione manuale dei carichi
  • Presenza di rischi biologici (esposizione a microrganismi)

Ecc.

Pertanto, il Datore di Lavoro, qualora ve ne siano i presupposti, deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, tutti i soggetti aziendali che il Testo Unico definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.

In particolare sono soggetti all’obbligo:

  • il lavoratori, qualsiasi sia il contratto che li lega all’azienda;
  • i soci lavoratori;
  • gli associati in partecipazione o i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (ad. es. stage aziendali).

Sono escluse dall’obbligo di sorveglianza sanitaria le imprese che non occupano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, indipendentemente dal tipo di attività svolta.