La Sicurezza sul lavoro

La medicina del lavoro

Le sanzioni della medicina del lavoro:

Il D.Lgs 81/08, in caso di inadempienze degli obblighi previsti, stabilisce sanzioni sia amministrative che penali che prevedono, in caso di gravi mancanze o reiterate violazioni, anche l’arresto o la sospensione delle attività. Sono previste sanzioni per il Medico Competente, per il Datore di Lavoro e per i Lavoratori anche per inadempienze che riguardano la sorveglianza sanitaria di seguito sono riportate le principali sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n°106. L’importo di tali sanzioni è stato aggiornato così come previsto dall’art. 306 comma 4bis del “Testo Unico” in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).


Elenco articoli per violazione:

D.lgs 81/08 - Titolo IX
Sostanze pericolose

Art. 242 commi 1 e 2 Art. 229 commi 1 e 2 Art. 229 comma 3

Elenco completo norme PER I PREPOSTI

Testo della sanzione:

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,4€ a 1.753,6€

Testo della violazione:

Art. 242 commi 1 e 2

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a sorveglianza sanitaria.

Testo della sanzione:

Arresto fino ad un mese o ammenda da 438,4€ a 1.753,6€

Testo della violazione:

Art. 229 commi 1 e 2

Mancata sorveglianza sanitaria, (preventiva, periodica e all'atto di cessazione del rapporto di lavoro) per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

Art. 229 comma 3

Mancato monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Mancata informazione dei risultati di tale monitoraggio al lavoratore interessato. Mancata informazione ai rappresentati dei lavoratori e mancata indicazione, in forma anonima, nel documento di valutazione dei rischi dei risultati di tale monitoraggio.

Elenco articoli per sanzione:

D.lgs 81/08 - Titolo IX
Sostanze pericolose

Art. 263 comma 1 lettera a) Art. 263 comma 1 lettera b)