La Sicurezza sul lavoro

La medicina del lavoro

Le sanzioni della medicina del lavoro:

Il D.Lgs 81/08, in caso di inadempienze degli obblighi previsti, stabilisce sanzioni sia amministrative che penali che prevedono, in caso di gravi mancanze o reiterate violazioni, anche l’arresto o la sospensione delle attività. Sono previste sanzioni per il Medico Competente, per il Datore di Lavoro e per i Lavoratori anche per inadempienze che riguardano la sorveglianza sanitaria di seguito sono riportate le principali sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n°106. L’importo di tali sanzioni è stato aggiornato così come previsto dall’art. 306 comma 4bis del “Testo Unico” in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).


Elenco completo norme PER IL MEDICO COMPETENTE

Testo della sanzione:

Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 219,2€ a 876,8€

Testo della violazione:

Art. 25 comma 1 lettera d) ed e) primo periodo

Mancata consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso. Mancata consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,8€ a 1.315,2€

Testo della violazione:

Art. 25 comma 1 lettera b), c) e g)

Mancata programmazione ed effetuazione della sorveglianza sanitaria. Mancata predisposizione, aggiornamento e custodia di una cartella di rischio per ogni lavoratore. Mancata informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamente sanitaria anche dopo la cessazione dell'attività se è esposto ad agenti a lungo termine.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 438,4 a 1.753,6€

Testo della violazione:

Art. 25 comma 1 lettera a) con riferimento alla valutazione dei rischi e lettera l)

Mancata collaborazione col Datore di Lavoro e con l'RSPP sulla valutazione dei Rischi. Mancata visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi (la cadenza diversa da quella annuale va comunicata al datore di lavoro).

Testo della sanzione:

Ammenda da 657,6 a 2.192€

Testo della violazione:

Art. 25 comma 1 lettera h) e i)

Mancata comunicazione al lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria o rilascio di copia di essa. Mancata comunicazione scritta al Datore di Lavoro, all'RSPP e all'RLS, in fase di riunione periodica, dei risultati collettivi della sorveglianza sanitaria.

Testo della sanzione:

Ammenda da 1.096€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 40 comma 1

Mancata trasmissione telematica, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, ai servizi competenti per territorio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Art. 41 comma 3

Divieto di effettuare accertamenti sanitari per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Art. 41 comma 5

Non allegati esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore.

Art. 41 comma 6)bis

Mancata comunicazione scritta del giudizio di idoneità o non idoneità al lavoratore e al datore di lavoro.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 438,4€ a 1.753,6€

Testo della violazione:

Art. 185

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti fisici alla sorveglianza sanitaria nei casi previsi ai Capi del TITOLO VIII.

Art. 186

Mancata indicazione nella cartella sanitaria del lavoratore dei valori di esposizione individuali agli agenti fisici (ove previsti negli specifici capi del TITOLO VIII).

Testo della sanzione:

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,8€ a 1.315,2€

Testo della violazione:

Art. 229 comma 3 primo periodo

Mancato monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico.

Art. 229 comma 6

Mancata informazione ai lavoratori interessati e al datore di lavoro nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico.

Art. 230

Mancato aggiornamento, per ciascuno dei lavoratori esposto ad agenti chimici pericolosi, della cartella sanitaria e mancata informazione al lavoratore interessato di tutte le informazioni previste. Mancata fornitura di copia dei suddetti documenti agli organi di vigilanza, se da loro richiesti.

Art. 242 comma 4

Mancata informazione al datore di lavoro ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente cancerogeno o mutageno, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione.

Testo della sanzione:

Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 219,2€ a 876,8€

Testo della violazione:

Art. 243 comma 2

Mancata predisposizone ed aggiornamento, per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, della cartella sanitaria e di rischio.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,8€ a 1.315,2€

Testo della violazione:

Art. 279 comma 3

Mancata informazione al datore di lavoro dell'esistenza di anomalie imputabili ad un agente biologico, di lavoratori esposti in modo analogo allo stesso agente biologico.

Elenco articoli per sanzione:

D.lgs 81/08 - Titolo I
Principi comuni

Art. 58 comma 1 lettera a) Art. 58 comma 1 lettera b) Art. 58 comma 1 lettera c) Art. 58 comma 1 lettera d) Art. 58 comma 1 lettera e)

D.lgs 81/08 - Titolo VIII
Agenti fisici

Art. 219 comma 2 lettera a)

D.lgs 81/08 - Titolo IX
Sostanze pericolose

Art. 264 comma 1 lettera a) Art. 264 comma 1 lettera b)

D.lgs 81/08 - Titolo X
Agenti biologici

Art. 284 comma 1