La Sicurezza sul lavoro

La medicina del lavoro

Le sanzioni della medicina del lavoro:

Il D.Lgs 81/08, in caso di inadempienze degli obblighi previsti, stabilisce sanzioni sia amministrative che penali che prevedono, in caso di gravi mancanze o reiterate violazioni, anche l’arresto o la sospensione delle attività. Sono previste sanzioni per il Medico Competente, per il Datore di Lavoro e per i Lavoratori anche per inadempienze che riguardano la sorveglianza sanitaria di seguito sono riportate le principali sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n°106. L’importo di tali sanzioni è stato aggiornato così come previsto dall’art. 306 comma 4bis del “Testo Unico” in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).


Elenco articoli per violazione:

D.lgs 81/08 - Titolo I
Principi comuni

Art. 43 comma 1 lettera b) Art. 45 comma 1 Art. 18 comma 1 lettera c) Art. 18 comma 1 lettere a) Art. 18 comma 1 lettara g) Art. 41 comma 3 Art. 18 comma 1 lettera r) per infortuni superiori a 3 giorni Art. 18 comma 1 lettara bb) Art. 18 comma 2 Art. 18 comma 1 lettera g)bis Art. 18 comma 1 lettera r) per infortuni superiori ad 1 giorno Art. 25 comma 1 lettera e) secondo periodo Art. 25 comma 1 lettera d) ed e) primo periodo Art. 25 comma 1 lettera b), c) e g) Art. 25 comma 1 lettera a) con riferimento alla valutazione dei rischi e lettera l) Art. 25 comma 1 lettera h) e i) Art. 40 comma 1 Art. 41 comma 3 Art. 41 comma 5 Art. 41 comma 6)bis Art. 20 comma 2 lettera i) Art. 43 comma 3 primo periodo

D.lgs 81/08 - Titolo VI
Cantieri temporanei o mobili

Art. 168 comma 2 lettera d)

D.lgs 81/08 - Titolo VII
Attrezzature con videoterminali

Art. 176 comma 1, 3 e 5

D.lgs 81/08 - Titolo VIII
Agenti fisici

Art. 181 comma 2 Art 185 Art. 196 Art. 197 comma 3 secondo periodo Art. 205 comma 4 secondo periodo Art. 185 Art. 186

D.lgs 81/08 - Titolo IX
Sostanze pericolose

Art. 229 comma 7 Art. 242 commi 1, 2 e 5 lettera b) Art. 259 commi 1, 2 e 3 Art. 229 commi 1 e 2 Art. 256 commi 5 e 7 Art. 243 comma 3 Art. 243 comma 4 Art. 243 comma 5 Art. 243 comma 6 Art. 260 comma 3 Art. 242 commi 1 e 2 Art. 229 commi 1 e 2 Art. 229 comma 3 Art. 229 comma 3 primo periodo Art. 229 comma 6 Art. 230 Art. 242 comma 4 Art. 243 comma 2

D.lgs 81/08 - Titolo X
Agenti biologici

Art. 279 commi 1 e 2 Art. 280 commi 3 e 4 Art. 279 comma 3

Elenco completo norme PER TUTTI I SOGGETTI SANZIONATI

Testo della sanzione:

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 43 comma 1 lettera b)

Mancata designazione preventiva dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso.

Art. 45 comma 1

Mancata predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

Testo della sanzione:

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 18 comma 1 lettera c)

Mancata verifica nell’affidamento dei compiti ai singoli lavoratori delle loro capacità e delle loro condizioni di salute.

Testo della sanzione:

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644€ a 6.576€

Testo della violazione:

Art. 18 comma 1 lettere a)

Mancata nomina del Medico Competente.

Testo della sanzione:

Ammenda da 2.192€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 18 comma 1 lettara g)

Mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.

Testo della sanzione:

Ammenda da 2.192€ a 7.233,6€

Testo della violazione:

Art. 41 comma 3

Divieto di effettuare accertamenti sanitari per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Testo della sanzione:

Ammenda da 1.096€ a 4.932€

Testo della violazione:

Art. 18 comma 1 lettera r) per infortuni superiori a 3 giorni

Mancata comunicazione all’Inail e all’Ipsema dei dati e delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza al lavoro superiore ai 3 giorni.

Art. 18 comma 1 lettara bb)

Mancata vigilanza affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo si sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Art. 18 comma 2

Mancata comunicazione all’RSPP e al Medico Competente dei dati necessari alla Valutazione dei Rischi.

Testo della sanzione:

Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione:

Art. 18 comma 1 lettera g)bis

Mancata comunicazione al Medico Competente della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori.

Art. 18 comma 1 lettera r) per infortuni superiori ad 1 giorno

Mancata comunicazione all’Inail e all’Ipsema dei dati e delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza al lavoro compresa tra 1 e 3 giorni.

Art. 25 comma 1 lettera e) secondo periodo

Mancata custodia per almeno 10 anni della cartella sanitaria dei lavoratori, alla cessazione del loro rapporto di lavoro, nel rispetto di quando disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.

Testo della sanzione:

Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 219,2€ a 876,8€

Testo della violazione:

Art. 25 comma 1 lettera d) ed e) primo periodo

Mancata consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso. Mancata consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,8€ a 1.315,2€

Testo della violazione:

Art. 25 comma 1 lettera b), c) e g)

Mancata programmazione ed effetuazione della sorveglianza sanitaria. Mancata predisposizione, aggiornamento e custodia di una cartella di rischio per ogni lavoratore. Mancata informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamente sanitaria anche dopo la cessazione dell'attività se è esposto ad agenti a lungo termine.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 438,4 a 1.753,6€

Testo della violazione:

Art. 25 comma 1 lettera a) con riferimento alla valutazione dei rischi e lettera l)

Mancata collaborazione col Datore di Lavoro e con l'RSPP sulla valutazione dei Rischi. Mancata visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi (la cadenza diversa da quella annuale va comunicata al datore di lavoro).

Testo della sanzione:

Ammenda da 657,6 a 2.192€

Testo della violazione:

Art. 25 comma 1 lettera h) e i)

Mancata comunicazione al lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria o rilascio di copia di essa. Mancata comunicazione scritta al Datore di Lavoro, all'RSPP e all'RLS, in fase di riunione periodica, dei risultati collettivi della sorveglianza sanitaria.

Testo della sanzione:

Ammenda da 1.096€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 40 comma 1

Mancata trasmissione telematica, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, ai servizi competenti per territorio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Art. 41 comma 3

Divieto di effettuare accertamenti sanitari per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Art. 41 comma 5

Non allegati esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore.

Art. 41 comma 6)bis

Mancata comunicazione scritta del giudizio di idoneità o non idoneità al lavoratore e al datore di lavoro.

Testo della sanzione:

Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 219,2€ a 657,6€

Testo della violazione:

Art. 20 comma 2 lettera i)

Rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari.

Art. 43 comma 3 primo periodo

Rifiuto, senza giustificato motivo, della designazione di addetti al emmergenze (primo soccorso e prevenzione incendi).

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 168 comma 2 lettera d)

Mancata sottoposizione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio di cui all'ALLEGATO XXXIII.

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 176 comma 1, 3 e 5

Mancata sorveglianza sanitaria (vista e apparato muscolo-sceletrico) per i lavoratori VDT con periodicità, salvo altre prescrizioni, almeno biennale per i lavoratori idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori al 50 anno di età e quinquennale per gli altri.

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7014,4€

Testo della violazione:

Art. 181 comma 2

Mancata valutazione dei rischi da agenti fisici con cadenza almeno quadriennale o ogni qual volta ci sono variazioni che potrebbero renderla obsoleta o se la sorveglianza sanitaria lo renda necessario.

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 185

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti fisici alla sorveglianza sanitaria nei casi previsi ai Capi del TITOLO VIII.

Art. 196

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti a soglie di rumore eccedenti i valori superiori d'azione a sorveglianza sanitaria con periodicità almeno di una volta l'anno, e dei lavoratori esposti a soglie superiori ai calori inferiori d'azione su loro richiesta o su richiesta del medico competente.

Art. 197 comma 3 secondo periodo

Mancata intensificazione della sorveglianza sanitaria in caso di deroghe all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (rumore).

Art. 205 comma 4 secondo periodo

Mancata intensificazione della sorveglianza sanitaria in caso di deroghe limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 438,4€ a 1.753,6€

Testo della violazione:

Art. 185

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti fisici alla sorveglianza sanitaria nei casi previsi ai Capi del TITOLO VIII.

Art. 186

Mancata indicazione nella cartella sanitaria del lavoratore dei valori di esposizione individuali agli agenti fisici (ove previsti negli specifici capi del TITOLO VIII).

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ e 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 229 comma 7

Mancata revisione del documento si valutazione dei rischi nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi il superamento di un vaore limite biologico di esposizione a sostanze chimiche pericolose.

Art. 242 commi 1, 2 e 5 lettera b)

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a sorveglianza sanitaria.

Art. 259 commi 1, 2 e 3

Mancata sorveglianza sanitaria periodica (almeno una volta ogni 3 anni) per i lavoratori addetti allo smaltimento, trattamento, rimozione o manutenzione di materiali contenenti amianto.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 229 commi 1 e 2

Mancata sorveglianza sanitaria, (preventiva, periodica e all'atto di cessazione del rapporto di lavoro) per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,8€ a 2.192,8€

Testo della violazione:

Art. 256 commi 5 e 7

Mancato invio all’organo di vigilanza (almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori) di copia del piano di lavoro per lavori che prevedono la demolizione o la rimozione dell'amianto. Mancata possibilità di accesso ai lavoratori o ai loro rappresentanti, se da loro richiesto, alla documentazione oggetto di tale comunicazione.

Testo della sanzione:

Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione:

Art. 243 comma 3

Mancata comunicazione ai lavoratori interessati, su loro richiesta, delle relative annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e, tramite il medico competente, dei dati della cartella sanitaria e di rischio.

Art. 243 comma 4

Mancato invio all'ISPESL, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per il tramite del medico competente, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro emancata consegna di copia della medesima documentazione al lavoratore stesso.

Art. 243 comma 5

Mancata consegna all'ISPESL, in caso di cessazione di attività dell’azienda, del registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e delle cartelle sanitarie e di rischio.

Art. 243 comma 6

Mancata custodia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e delle cartelle sanitarie e di rischio almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 260 comma 3

Mancata trasmissione all’ISPESL , in caso di cessazione del rapporto di lavoro, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti alle fibre di amianto.

Testo della sanzione:

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,4€ a 1.753,6€

Testo della violazione:

Art. 242 commi 1 e 2

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a sorveglianza sanitaria.

Testo della sanzione:

Arresto fino ad un mese o ammenda da 438,4€ a 1.753,6€

Testo della violazione:

Art. 229 commi 1 e 2

Mancata sorveglianza sanitaria, (preventiva, periodica e all'atto di cessazione del rapporto di lavoro) per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

Art. 229 comma 3

Mancato monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Mancata informazione dei risultati di tale monitoraggio al lavoratore interessato. Mancata informazione ai rappresentati dei lavoratori e mancata indicazione, in forma anonima, nel documento di valutazione dei rischi dei risultati di tale monitoraggio.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,8€ a 1.315,2€

Testo della violazione:

Art. 229 comma 3 primo periodo

Mancato monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico.

Art. 229 comma 6

Mancata informazione ai lavoratori interessati e al datore di lavoro nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico.

Art. 230

Mancato aggiornamento, per ciascuno dei lavoratori esposto ad agenti chimici pericolosi, della cartella sanitaria e mancata informazione al lavoratore interessato di tutte le informazioni previste. Mancata fornitura di copia dei suddetti documenti agli organi di vigilanza, se da loro richiesti.

Art. 242 comma 4

Mancata informazione al datore di lavoro ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente cancerogeno o mutageno, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione.

Testo della sanzione:

Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 219,2€ a 876,8€

Testo della violazione:

Art. 243 comma 2

Mancata predisposizone ed aggiornamento, per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, della cartella sanitaria e di rischio.

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 279 commi 1 e 2

Mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori (se richiesta dopo la valutazione dei rischi) e mancata predisposizione di misure protettive particolari (ad esempio vaccinazioni) su parere del medico competente.

Testo della sanzione:

Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione:

Art. 280 commi 3 e 4

Mancata consegna all'ISPESL di copia del registro contenente l'elenco dei lavoratori e delle attività comportanti l'uso di agenti del gruppo 3 o 4 e mancata comunicazione ad essi ogni 3 anni o comunque quando questi ne facciano richiesta delle variazioni intervenute. Mancata comunicazione all'ISPESL della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore esposto. Mancata consegna all'ISPESL e all'istituto superiore della sanità, al termine dell'attività, copia del registo suddetto e delle cartelle sanitarie e di rischio.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,8€ a 1.315,2€

Testo della violazione:

Art. 279 comma 3

Mancata informazione al datore di lavoro dell'esistenza di anomalie imputabili ad un agente biologico, di lavoratori esposti in modo analogo allo stesso agente biologico.