La Sicurezza sul lavoro

La medicina del lavoro

Le sanzioni della medicina del lavoro:

Il D.Lgs 81/08, in caso di inadempienze degli obblighi previsti, stabilisce sanzioni sia amministrative che penali che prevedono, in caso di gravi mancanze o reiterate violazioni, anche l’arresto o la sospensione delle attività. Sono previste sanzioni per il Medico Competente, per il Datore di Lavoro e per i Lavoratori anche per inadempienze che riguardano la sorveglianza sanitaria di seguito sono riportate le principali sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n°106. L’importo di tali sanzioni è stato aggiornato così come previsto dall’art. 306 comma 4bis del “Testo Unico” in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).


Elenco articoli per violazione:

D.lgs 81/08 - Titolo VI
Cantieri temporanei o mobili

Art. 168 comma 2 lettera d)

D.lgs 81/08 - Titolo VII
Attrezzature con videoterminali

Art. 176 comma 1, 3 e 5

D.lgs 81/08 - Titolo VIII
Agenti fisici

Art 185 Art. 196 Art. 197 comma 3 secondo periodo Art. 205 comma 4 secondo periodo

D.lgs 81/08 - Titolo IX
Sostanze pericolose

Art. 229 comma 7 Art. 242 commi 1, 2 e 5 lettera b) Art. 259 commi 1, 2 e 3 Art. 229 commi 1 e 2 Art. 256 commi 5 e 7 Art. 243 comma 3 Art. 243 comma 4 Art. 243 comma 5 Art. 243 comma 6 Art. 260 comma 3

D.lgs 81/08 - Titolo X
Agenti biologici

Art. 279 commi 1 e 2 Art. 280 commi 3 e 4

Elenco completo norme PER I DIRIGENTI

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 168 comma 2 lettera d)

Mancata sottoposizione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio di cui all'ALLEGATO XXXIII.

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 176 comma 1, 3 e 5

Mancata sorveglianza sanitaria (vista e apparato muscolo-sceletrico) per i lavoratori VDT con periodicità, salvo altre prescrizioni, almeno biennale per i lavoratori idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori al 50 anno di età e quinquennale per gli altri.

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 185

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti fisici alla sorveglianza sanitaria nei casi previsi ai Capi del TITOLO VIII.

Art. 196

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti a soglie di rumore eccedenti i valori superiori d'azione a sorveglianza sanitaria con periodicità almeno di una volta l'anno, e dei lavoratori esposti a soglie superiori ai calori inferiori d'azione su loro richiesta o su richiesta del medico competente.

Art. 197 comma 3 secondo periodo

Mancata intensificazione della sorveglianza sanitaria in caso di deroghe all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (rumore).

Art. 205 comma 4 secondo periodo

Mancata intensificazione della sorveglianza sanitaria in caso di deroghe limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero.

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ e 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 229 comma 7

Mancata revisione del documento si valutazione dei rischi nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi il superamento di un vaore limite biologico di esposizione a sostanze chimiche pericolose.

Art. 242 commi 1, 2 e 5 lettera b)

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a sorveglianza sanitaria.

Art. 259 commi 1, 2 e 3

Mancata sorveglianza sanitaria periodica (almeno una volta ogni 3 anni) per i lavoratori addetti allo smaltimento, trattamento, rimozione o manutenzione di materiali contenenti amianto.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 229 commi 1 e 2

Mancata sorveglianza sanitaria, (preventiva, periodica e all'atto di cessazione del rapporto di lavoro) per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,8€ a 2.192,8€

Testo della violazione:

Art. 256 commi 5 e 7

Mancato invio all’organo di vigilanza (almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori) di copia del piano di lavoro per lavori che prevedono la demolizione o la rimozione dell'amianto. Mancata possibilità di accesso ai lavoratori o ai loro rappresentanti, se da loro richiesto, alla documentazione oggetto di tale comunicazione.

Testo della sanzione:

Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione:

Art. 243 comma 3

Mancata comunicazione ai lavoratori interessati, su loro richiesta, delle relative annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e, tramite il medico competente, dei dati della cartella sanitaria e di rischio.

Art. 243 comma 4

Mancato invio all'ISPESL, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per il tramite del medico competente, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro emancata consegna di copia della medesima documentazione al lavoratore stesso.

Art. 243 comma 5

Mancata consegna all'ISPESL, in caso di cessazione di attività dell’azienda, del registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e delle cartelle sanitarie e di rischio.

Art. 243 comma 6

Mancata custodia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e delle cartelle sanitarie e di rischio almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 260 comma 3

Mancata trasmissione all’ISPESL , in caso di cessazione del rapporto di lavoro, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti alle fibre di amianto.

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 279 commi 1 e 2

Mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori (se richiesta dopo la valutazione dei rischi) e mancata predisposizione di misure protettive particolari (ad esempio vaccinazioni) su parere del medico competente.

Testo della sanzione:

Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione:

Art. 280 commi 3 e 4

Mancata consegna all'ISPESL di copia del registro contenente l'elenco dei lavoratori e delle attività comportanti l'uso di agenti del gruppo 3 o 4 e mancata comunicazione ad essi ogni 3 anni o comunque quando questi ne facciano richiesta delle variazioni intervenute. Mancata comunicazione all'ISPESL della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore esposto. Mancata consegna all'ISPESL e all'istituto superiore della sanità, al termine dell'attività, copia del registo suddetto e delle cartelle sanitarie e di rischio.

Elenco articoli per sanzione:

D.lgs 81/08 - Titolo I
Principi comuni

Art. 55 comma 5 lettera a) Art. 55 comma 5 lettera c) Art. 55 comma 5 lettera d) Art. 55 comma 5 lettera e) Art. 55 comma 5 lettera f) Art. 55 comma 5 lettera g) Art. 55 comma 5 lettera h)

D.lgs 81/08 - Titolo VI
Cantieri temporanei o mobili

Art. 170 comma 1 lettera a)

D.lgs 81/08 - Titolo VII
Attrezzature con videoterminali

Art. 178 comma 1 lettera a)

D.lgs 81/08 - Titolo VIII
Agenti fisici

Art. 219 comma 2 lettera a)

D.lgs 81/08 - Titolo IX
Sostanze pericolose

Art. 262 comma 2 lettera a) Art. 262 comma 2 lettera b) Art. 262 comma 2 lettera c) Art. 262 comma 2 lettera d)

D.lgs 81/08 - Titolo X
Agenti biologici

Art. 282 comma 2 lettera a) Art. 282 comma 2 lettera c)