Testo della sanzione:
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ e 7.014,4€
Testo della violazione:
Mancata eliminazione o riduzione del rischio da agenti chimici pericolosi attraverso la sostituzione con prodotti meno pericolosi o attraverso l'adozione di misure appropriate per eliminare o ridurre i rischi compresa la sorveglianza sanitaria. Mancata misurazione periodica degli agenti che possono presentare rischi per la salute secondo quanto stabilito dall'ALLEGATO XLI. Mancata predisposizione di sistemi di protezione collettiva o individuale conformi alle disposizione legislative (con particolare riferimento all'uso di mezzi in atmosfere esplosive). Mancata informazione ai lavoratori sul superamento dei valori limite di esposizione professionale.
Mancata predisposizione di un piano operativo di emergenza che contenga tutte le informazioni utili in caso di incendi o emergenze che possano interessare le zone in cui sono presenti prodotti chimici pericolosi.
Mancata osservanza del divieto di produzione, lavorazione e impiego di agenti chimici indicati nell'ALLEGATO XL. Mancato invio della richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali nel caso vogliano effettuarsi lavorazioni in deroga previste dal comma 3 dell'art. 228.
Mancata revisione del documento si valutazione dei rischi nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi il superamento di un vaore limite biologico di esposizione a sostanze chimiche pericolose.
Mancata sostituzione o riduzione all'esposizione di agenti cancerogeni o mutageni attraverso l'adozione di sistemi chiusi (se tecnicamente possibili). Mancato rispetto del non superamento del valore limite stabilito dall'ALLEGATO XLIII.
Mancata progettazione e sorveglianza affinchè siano esposti a sostanze cancerogene o mutagene il minimo numero di lavoratori, affinchè non vi sia emissione dei suddetti agenti nell'aria (aspirazione forzata). Mancata misurazione di agenti cancerogeni o mutageni conformemente a quanto descritto nell'ALLEGATO XLI, mancata eleborazione di procedure da attuare in caso di emergenza ecc...
Mancata predisposizone di misure tecniche adeguate a tutelare i lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (servizi igienici, indumenti appropriati, dispositivi di protezione individuale).
Mancata richiesta ai lavoratori di abbandono dell'aria interessata nel caso si verifichino eventi imprevedibili che possono comportare un'esposizione anomala degli stessi ad agenti cancerogeni e mutageni.
Mancata predisposizione di idonei indumenti e mezzi di protezione individuale per i lavoratori addetti alla manutenzione di aree che potrebbero esporli in modo rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni.
Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a sorveglianza sanitaria.
Mancata individuazione preventiva dei materiali contenti amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione.
Mancata notifica preventiva agli organi di vigilanza competenti per il territorio su lavorazioni che possono esporre i lavoratori a polvere di amianto.
Mancata predisposizione di misure organizzative e tecniche volte a ridurre al minimo le concentrazioni nell'aria della polvere di amianto, in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell'art. 254.
Mancata segnalazione e delimitazione nonché mancata prediposizione di cartellonistica di sicurezza delle aree soggette ad esposizione a polvere di amianto. Mancata predisposizione di misure igieniche adeguate.
Mancata predisposizione di misurazioni periodiche delle concentrazioni di fibbre di amianto nei luoghi di lavoro dove è possibile essere esposti a tale sostanza.
Mancata verifica e predisposizione di misure tecniche e organizzative che facciano in modo che nessun lavoratore sia esposto a polvere di amianto superiore ad un valore di 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria .
Mancata fornitura di D.P.I. e mancata consulatazione dei rappresentanti dei lavoratori nel caso di attività particolari che potrebbero far presumere il superamento dei limiti di esposizione a polvere di amianto.
Mancata predispozione di apposito piano di lavoro che contenga le misure tecniche e organizzative da adottare per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le operazioni di demolizione o di rimozione di amianto.
Mancata informazione ai lavoratori sui rischi per la salute dovuti all'esposizione all'amianto, le specifiche norme igieniche da osservare, le modalità di pulitura ed uso di indumenti e D.P.I. ecc…
Mancata formazione ai lavoratori sulle proprietà dell'amianto , sui materiali che possono contenerlo, le operazioni che possono comportare esposizione, le procedure di lavoro sicure, le pricedure di emergenza ecc….
Mancata sorveglianza sanitaria periodica (almeno una volta ogni 3 anni) per i lavoratori addetti allo smaltimento, trattamento, rimozione o manutenzione di materiali contenenti amianto.
Mancata iscrizione al registro (nel quale è riportata, per ciascuno lavoratore, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente) dei lavoratori per i quali è stato superato il limite di esposizione alla polvere di amianto.