Le sanzioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro:
Il D.Lgs 81/08, in caso di inadempienze degli obblighi previsti, stabilisce sanzioni sia amministrative che penali che prevedono, in caso di gravi mancanze o reiterate violazioni, anche l’arresto o la sospensione delle attività. Le sanzioni più rilevanti sono previste per il Datore di Lavoro e il Dirigente anche se esse coinvolgono, pur se in maniera progressivamente ridotta in funzione delle responsabilità, tutte le altre figure adibite a mantenere alti gli standard di sicurezza in azienda, vale a dire: Preposti, Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori, Medico Competente e Lavoratori.
Di seguito sono riportate le principali sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n°106. L’importo di tali sanzioni è stato aggiornato così come previsto dall’art. 306 comma 4bis del “Testo Unico” in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).
Elenco articoli per violazione:
Elenco completo norme PER QUALUNQUE SOGGETTO
Testo della sanzione:
Ammenda da 109,6€ a 493,2€
Mancato rispetto del divieto di assumere assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici, nelle zone di lavoro in cui sono presenti agenti cancerogeni o mutageni.
Testo della sanzione:
Ammenda da 109,6€ a 438,4€
Mancato rispetto del divieto di assumere cibi o bevande, fumare, applicare cosmetici, ecc. nelle aree di lavoro in cui esiste il rischio di esposizione da agenti biologici.
Elenco articoli per sanzione: