La Sicurezza sul lavoro

La Sicurezza sul lavoro

Le sanzioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro:

Il D.Lgs 81/08, in caso di inadempienze degli obblighi previsti, stabilisce sanzioni sia amministrative che penali che prevedono, in caso di gravi mancanze o reiterate violazioni, anche l’arresto o la sospensione delle attività. Le sanzioni più rilevanti sono previste per il Datore di Lavoro e il Dirigente anche se esse coinvolgono, pur se in maniera progressivamente ridotta in funzione delle responsabilità, tutte le altre figure adibite a mantenere alti gli standard di sicurezza in azienda, vale a dire: Preposti, Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori, Medico Competente e Lavoratori.

Di seguito sono riportate le principali sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n°106. L’importo di tali sanzioni è stato aggiornato così come previsto dall’art. 306 comma 4bis del “Testo Unico” in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).


Elenco completo norme PER IL PREPOSTO

Testo della sanzione:

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,4€ a 1.315,2€

Testo della violazione:

Art. 19 comma 1 lettera a)

Mancata sorveglianza e vigilanza affinchè i singoli lavoratori osservino i loro obblighi di legge, le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, e usino correttamente i dispositivi di protezione collettiva ed individiduale.

Art. 19 comma 1 lettera c) ed e)

Mancata richiesta ai lavoratori di abbandonare il posto di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato. E mancata astensione dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività lavorativa se persiste la situazione di pericolo grave ed immediato.

Art. 19 comma 1 lettera f)

Mancata segnalazione al diretto superiore delle deficenze delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione o di qualsiasi altra situazione di pericolo che possa vgerificarsi sui luoghi di lavoro.

Testo della sanzione:

Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 219,2€ a 876,8€

Testo della violazione:

Art. 19 comma 1 lettera b)

Mancata verifica affinchè solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione accedano ai luoghi di lavoro che li espongono ad un rischio grave e specifico.

Art. 19 comma 1 lettera d)

Mancata informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizione prese per protezione.

Art. 19 comma 1 lettera g)

Mancata partecipazione al corso in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro specifico per preposti.

Testo della sanzione:

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,4€ a 1.753,6€

Testo della violazione:

Art. 225

Mancata eliminazione o riduzione del rischio da agenti chimici pericolosi attraverso la sostituzione con prodotti meno pericolosi o attraverso l'adozione di misure appropriate per eliminare o ridurre i rischi compresa la sorveglianza sanitaria. Mancata misurazione periodica degli agenti che possono presentare rischi per la salute secondo quanto stabilito dall'ALLEGATO XLI. Mancata predisposizione di sistemi di protezione collettiva o individuale conformi alle disposizione legislative (con particolare riferimento all'uso di mezzi in atmosfere esplosive). Mancata informazione ai lavoratori sul superamento dei valori limite di esposizione professionale.

Art. 226

Mancata predisposizione di un piano operativo di emergenza che contenga tutte le informazioni utili in caso di incendi o emergenze che possano interessare le zone in cui sono presenti prodotti chimici pericolosi.

Art. 228 commi 1,3,4 e 5

Mancata osservanza del divieto di produzione, lavorazione e impiego di agenti chimici indicati nell'ALLEGATO XL. Mancato invio della richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali nel caso vogliano effettuarsi lavorazioni in deroga previste dal comma 3 dell'art. 228.

Art. 235

Mancata sostituzione o riduzione all'esposizione di agenti cancerogeni o mutageni attraverso l'adozione di sistemi chiusi (se tecnicamente possibili). Mancato rispetto del non superamento del valore limite stabilito dall'ALLEGATO XLIII.

Art. 236 comma 3

Mancata adozione di misure preventive per diminuire al minimo i rischi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

Art. 240 commi 1 e 2

Mancata richiesta ai lavoratori di abbandono dell'aria interessata nel caso si verifichino eventi imprevedibili che possono comportare un'esposizione anomala degli stessi ad agenti cancerogeni e mutageni.

Art. 241

Mancata predisposizione di idonei indumenti e mezzi di protezione individuale per i lavoratori addetti alla manutenzione di aree che potrebbero esporli in modo rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni.

Art. 242 commi 1 e 2

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a sorveglianza sanitaria.

Art. 248 comma 1

Mancata individuazione preventiva dei materiali contenti amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione.

Art. 254

Mancata verifica e predisposizione di misure tecniche e organizzative che facciano in modo che nessun lavoratore sia esposto a polvere di amianto superiore ad un valore di 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria.

Testo della sanzione:

Arresto fino ad un mese o ammenda da 438,4€ a 1.753,6€

Testo della violazione:

Art. 229 commi 1 e 2

Mancata sorveglianza sanitaria, (preventiva, periodica e all'atto di cessazione del rapporto di lavoro) per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

Art. 229 comma 3

Mancato monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Mancata informazione dei risultati di tale monitoraggio al lavoratore interessato. Mancata informazione ai rappresentati dei lavoratori e mancata indicazione, in forma anonima, nel documento di valutazione dei rischi dei risultati di tale monitoraggio.

Art. 229 comma 5

Mancata adozione di misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

Art. 239 commi 1, 2 e 4

Mancata informazione e formazione ai lavoratori sugli agenti cancerogeni o mutageni presenti nel ciclo lavorativo e mancata etichettatura degli impianti, dei contenitori e degli imballi contenenti agenti cancerogeni o mutageni.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,4€ a 1.753,6€

Art. 271 comma 2

Mancata adozione dei principi di buona prassi microbioligica.

Art. 272

Mancata adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare l'esposizone dei lavoratori ad agenti biologici (Predisposizione di idonei D.P.I., di cartellonistica di sicurezza, di procedure lavorative, ecc..).

Art. 274 commi 2 e 3

Mancata applicazione delle procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per il lavoratore e per la comunità i materiali ed i rifiuti contaminati. Mancata adozione, nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali, delle misure di contenimento riportate nell'ALLEGATO XLVII.

Art. 275

Mancata adozione di misure di contenimento di livello idoneo al gruppo a cui appartiene l'agente biologico.

Art. 276

Mancata adozione delle misure di contenimento elencate nell'ALLEGATIO XLVIII per i processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici.

Art. 278 commi 1 e 2

Mancata formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi per la salute derivanti dall'uso di agenti biologici, sulle procedure di corretta manipolazione, le misure igieniche da osservare, ecc…

Elenco articoli per sanzione:

D.lgs 81/08 - Titolo I
Principi comuni

Art. 56 comma 1 lettera a) Art. 56 comma 1 lettera b)

D.lgs 81/08 - Titolo IX
Sostanze pericolose

Art. 263 comma 1 lettera a) Art. 263 comma 1 lettera b)

D.lgs 81/08 - Titolo X
Agenti biologici

Art. 283 comma 1