La Sicurezza sul lavoro

La Sicurezza sul lavoro

Le sanzioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro:

Il D.Lgs 81/08, in caso di inadempienze degli obblighi previsti, stabilisce sanzioni sia amministrative che penali che prevedono, in caso di gravi mancanze o reiterate violazioni, anche l’arresto o la sospensione delle attività. Le sanzioni più rilevanti sono previste per il Datore di Lavoro e il Dirigente anche se esse coinvolgono, pur se in maniera progressivamente ridotta in funzione delle responsabilità, tutte le altre figure adibite a mantenere alti gli standard di sicurezza in azienda, vale a dire: Preposti, Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori, Medico Competente e Lavoratori.

Di seguito sono riportate le principali sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n°106. L’importo di tali sanzioni è stato aggiornato così come previsto dall’art. 306 comma 4bis del “Testo Unico” in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).


Elenco completo norme PER LAVORATORI

Testo della sanzione:

Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 219,2€ a 657,6€

Testo della violazione:

Art. 20 comma 2 lettera b)

Mancato rispetto delle istruzioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi delegati al fine della protezione collettiva ed individuale.

Art. 20 comma 2 lettera c)

Utilizzo non corretto di attrezzature, sostanze pericolose, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza.

Art. 20 comma 2 lettera d)

Utilizzo non appropriato dei DPI.

Art. 20 comma 2 lettera e)

Mancata tempestiva segnalazione al Datore di Lavoro o ai suoi delegati delle deficenze dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di protezione o di nonché di qualsiasi altra condizione di pericolo.

Art. 20 comma 2 lettera f)

Riomozione o modifica dei dispositivi di sicurezza senza autorizzazione.

Art. 20 comma 2 lettera h)

Rifiuto di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento predisposti dal datore di lavoro.

Art. 20 comma 2 lettera i)

Rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari.

Art. 20 comma 2 lettera g)

Mancata astenzione dal compiere operazioni o manovre non di loro competenza.

Art. 43 comma 3 primo periodo

Mancata tempestiva segnalazione al Datore di Lavoro o ai suoi delegati delle deficenze dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di protezione o di nonché di qualsiasi altra condizione di pericolo.

Art. 20 comma 3

Mancata esposizione della tessera di riconoscimento (lavoratori in appalto o subappalto).

Testo della sanzione:

Ammenda da 54,8€ a 328,8€

Testo della violazione:

Art. 20 comma 3

Mancata esposizione della tessera di riconoscimento (lavoratori in appalto o subappalto).

Testo della sanzione:

Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 328,8€ a 876,8€

Art. 277 comma 3

Mancata segnalazione di infortunio o incidente relativo all'uso di un agente biologico.

Testo della sanzione:

Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 109,6€ a 438,4€

Art. 277 comma 1

Mancato abbandono della zona in cui sono stati accidentalmente dispersi agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4.

Elenco articoli per sanzione:

D.lgs 81/08 - Titolo I
Principi comuni

Art. 59 comma 1 lettera a) Art. 59 comma 1 lettera b)

D.lgs 81/08 - Titolo X
Agenti biologici

Art. 285 comma 1 lettera a) Art. 285 comma 1 lettera b)