La Sicurezza sul lavoro

La Sicurezza sul lavoro

Le sanzioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro:

Il D.Lgs 81/08, in caso di inadempienze degli obblighi previsti, stabilisce sanzioni sia amministrative che penali che prevedono, in caso di gravi mancanze o reiterate violazioni, anche l’arresto o la sospensione delle attività. Le sanzioni più rilevanti sono previste per il Datore di Lavoro e il Dirigente anche se esse coinvolgono, pur se in maniera progressivamente ridotta in funzione delle responsabilità, tutte le altre figure adibite a mantenere alti gli standard di sicurezza in azienda, vale a dire: Preposti, Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori, Medico Competente e Lavoratori.

Di seguito sono riportate le principali sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n°106. L’importo di tali sanzioni è stato aggiornato così come previsto dall’art. 306 comma 4bis del “Testo Unico” in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).


Elenco completo norme PER COMMITTENTE E RESPONSABILE LAVORI

Testo della sanzione:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione:

Art. 90 commi 3, 4 e 5

Mancata designazione del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (con i requisiti previsti dall'art.98) nel caso in cui nei cantieri è prevista la presenza di più imprese.

Testo della sanzione:

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096€ a 5.260,8€

Testo della violazione:

Art. 90 comma 9 lettera a)

Mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle aziende esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Art. 93 comma 2

Mancata verifica degli adempimenti connessi agli articoli 91 comma 1 (predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento e predisposizone di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera contenente le informazioni utili al fine di prevenire e di proteggere dai rischi cui sono esposti i lavoratori) 92 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) (verifica delle rispetto di quanto stabilito nel piano di sicurezza e dicoordinamento, verifica dell'idoneità del POS...).

Art. 100 comma 6)bis

Mancata assicurazione dell'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97 comma 3-bis e 3 ter (corrisposizione degli oneri per la sicurezza senza ribasso all'impresa esecutrice da parte dell'impresa affidataria, verifica dell'adeguata formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell'impresa affidataria).

Testo della sanzione:

Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione:

Art. 90 comma 7

Mancata comunicazione all'impresa affidataria, alla impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi del nominativo del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Nominativi presenti sul cartello di cantiere).

Art. 90 comma 9 lettera c)

Mancata trasmissione all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, il DURC delle impresee dei lavoratori autonomi.

Art. 101 comma 1 primo periodo

Mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a partecipare alle offerte per l'esecuzione dei lavori.

Elenco articoli per sanzione:

D.lgs 81/08 - Titolo IV
Cantieri temporanei o mobili

Art. 157 comma 1 lettera a) Art. 157 comma 1 lettera b) Art. 157 comma 1 lettera c)