Medicina del lavoro

Medicina del lavoro

Nell’ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia la Newbiz mette a disposizione, di tutti coloro che ne abbiano la necessità, protocolli di controllo sanitario adattati alle specifiche esigenze aziendali. La Newbiz infatti con l’ausilio di medici specializzati nel settore della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro predispone tutto quanto necessario e previsto dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare i nostri servizi comprendono:

Il nostro Medico diverrà il Medico Competente della tua azienda e pertanto, ricoprendo il ruolo di responsabile sanitario dell’azienda, si prenderà cura di preparare il piano sanitario aziendale predisponendo le visite preventive e periodiche (da effettuarsi anche presso la sede aziendale qualora ce ne fossero le esigenze), collaborerà in maniera attiva alla stesura e all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e parteciperà alle riunioni periodiche sulla sicurezza previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Visite effettuate anche presso la sede aziendale per verificare e tenere sotto controllo lo stato di salute dei lavoratori in modo da garantire, nel corso del tempo, l’idoneità del lavoratore alla specifica mansione assegnata. La periodicità delle visite è almeno annuale ma può assumere anche periodicità diversa stabilità dal medico competente in funzione del rischio e dello stato di salute preliminare del lavoratore.

Va fatta nel caso ci siano lavoratori adibiti a mansioni comportanti una movimentazione manuale dei carichi che preveda un rischio medio/alto, delle vibrazioni trasmesse al corpo intero, delle posture incongrue o dei movimenti ripetuti che prevedano torsione e/o flessione del rachide. La valutazione comprende una visita medica specialistica volta a valutare se le attività svolte dal lavoratore, che prevedono un rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide, stiano pregiudicando le sue condizioni di salute. Tale valutazione ha una periodicità almeno annuale anche se è comunque facoltà del Medico Competente predisporre una cadenza diversa in funzione dei risultati del precedente controllo sanitario.

Va fatta nel caso in cui i lavoratori utilizzino attrezzature particolarmente rumorose o nel caso in cui frequentino ambienti particolarmente rumorosi. L’analisi comprende una visita medica specialistica volta a valutare se le attività svolte dal lavoratore stiano pregiudicando le condizioni di salute dell’orecchio. La visita audiometrica cosi come stabilisce l’art.196 va fatta ogni qualvolta l’esposizione a rumore eccede i valori superiori d’azione e la sua periodicità è di almeno una volta l'anno. Tuttavia tale periodicità può assumere una diversa frequenza decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Va fatta nel caso in cui negli ambienti di lavoro frequentati dai lavoratori ci sia la possibilità che essi vengono esposti a tossici respiratori. La spirometria infatti è l’esame che, più di altri, permette di rispondere alle esigenze di monitoraggio di importanti parametri funzionali quali le variazioni precoci della funzione ventilatoria dei lavoratori. La periodicità prevista per questo tipo di analisi varia dai 2 ai 3 anni ma comunque resta sempre facoltà del medico competente decidere una diversa frequenza in funzione dei risultati della valutazione dei rischi e del precedente controllo sanitario.

Va fatto principalmente in presenza di lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminale per almeno 20 ore settimanali. Infatti, l’utilizzo assiduo e continuato del videoterminale ha provocato negli ultimi anni la comparsa di una nuova patologia definita “sindrome astenopica” o stanchezza oculare. Pertanto il visiotest è uno degli strumenti utili ad effettuare uno “screening oftalmologico” ed identificare probabili patologie oculistiche dovute all’attività lavorativa che si sta svolgendo. Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. impone che la periodicità di tale visita specialistica sia di 5 anni per tutti i lavoratori che abbiamo avuto un giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione senza restrizioni particolari e biennale per i lavoratori che hanno ricevuto una idoneità con limitazioni o restrizioni o che abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede espressamente all’art. 41 comma 4, l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica della assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. L’obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”, cioè dalle norme specifiche in vigore o che saranno successivamente emanate. Con riferimento alle problematiche legate all’alcol abbiamo, ad oggi, oltre il sopracitato D.lgs. 81/08 anche la legge 125 del 2001 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”) che disciplina l’assunzione anche sporadica di alcol. La legge 125/01, all’art. 15, infatti dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali (personale sanitario in strutture pubbliche e private, insegnanti e vigilatrici d’infanzia, mansioni che prevedono il porto d’armi, addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori, carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra, addetti all’edilizia, controllori di volo e del traffico ferroviario, operatori che lavorano a contatto con esplosivi e molti altri…). Per questi lavoratori la legge prevede un generale divieto di bere alcolici (divieto non limitato, come spesso si pensa, all’orario di lavoro), e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense, macchine distributrici di bevande, ecc. La legge 125/01 stabilisce anche che il medico competente (ed i medici dell’ASL) effettuino test alcolimetrici sui lavoratori interessati, che devono avere esito del tutto negativo: per i lavoratori infatti non c’è un limite, e non ci deve essere nemmeno una goccia di alcol nel sangue (e quindi nell’aria espirata) perché non è vietato “bere troppo”, è vietato bere in senso assoluto. Se un lavoratore viene riscontrato positivo all’alcol test, non significa che è alcol dipendente ma, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per se stesso e per gli altri, deve essere allontanato temporaneamente dalla mansione a rischio e se necessario (possibilità che sia alcol dipendente), sentito anche il parere del Medico Competente, inviato al SERT per la procedura di recupero.

Il D.Lgs. 81/08, prevede espressamente all’art. 41 comma 4, l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica della assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. L’obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”, cioè dalle norme specifiche in vigore o che saranno successivamente emanate. I controlli di tossicodipendenza per i lavoratori sono stati introdotti dal DPR n. 309/1990 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e resi operativi con l’intesa in Conferenza stato Regioni del 30 ottobre 2007 e con il successivo accordo del 18 settembre 2008. Le attività che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute propria e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti comprendono numerose categorie professionali (attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio e posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, mansioni inerenti le attività di trasporto, funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi). Pertanto per le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’ art.41 del D.lgs. 81/08. Il provvedimento della Conferenza Unificata prevede che il datore di lavoro richieda al Medico Competente gli accertamenti sanitari intesi a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, da parte degli interessati. Ciò deve avvenire all’atto dell’assunzione in servizio del personale adibito alle mansioni a rischio e successivamente a tale primo controllo, mediante accertamenti periodici (di norma con periodicità annuale). Nel caso in cui il test di screening risulti positivo, il Medico Competente emette un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione e invia il lavoratore al SERT competente, che provvede ad effettuare ulteriori accertamenti . Ove questi ultimi evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, “che renda possibile un successivo inserimento nell’attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi”.

Un ruolo chiave ed insostituibile per la Sicurezza sul lavoro, relativamente al rischio biologico (Titolo X del D.Lgs. 81/08), è svolto dai vaccini specifici. Il fatto che i vaccini necessari a garantire la Sicurezza sul lavoro abbiano indubbia natura di «trattamento sanitario» contemplato dall’art.32 della Costituzione comporta, però, inevitabili problematiche giuridiche riguardo la possibilità di imporre tali vaccinazioni ai lavoratori valutati come a rischio biologico. Tuttavia l’art.2087 c.c. stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Pertanto, per quanto una vaccinazione sia un atto tipicamente medico, in ambito di Sicurezza sul lavoro un vaccino contro un rischio biologico specifico (ma anche generico aggravato) del lavoro non può che essere interpretato a tutti gli effetti, alla luce del D.Lgs. 81/2008 ma anche e soprattutto dell’art.2087 del c.c., come una delle misure di protezione, necessarie per la tutela della salute dei lavoratori, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare. In definitiva, le vaccinazioni da adottare nel campo della medicina del lavoro sono:

  • vaccinazioni obbligatorie quali sono quella antitetanica per le categorie di lavoratori indicati nell’art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292, Legge 20 marzo 1968 n. 419, D.M. 16 settembre 1975, DPR 1301 del 7.9.65, DM 22.3.75 o quella antitubercolare (L.1088/70) in ambito sanitario.
  • vaccinazioni da valutare, assieme al medico competente, in base alla tipologia di rischio biologico (art.279 comma 2 lettera a D.Lgs. 81/08): tra le più comuni ricordiamo le anti HBV, anti HAV, antitifica ma, tenendo conto di come gli obblighi del datore di lavoro non vengano meno anche nel caso di trasferte di lavoro all’estero, l’elenco diventa davvero ampio.

In particolare le categorie di lavoratori per i quali è obbligatoria la vaccinazione antitetanica sono: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle federazioni del C.O.N.I., ecc.