Il D.lgs. 81/08 all’art.47 comma 2 afferma che “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”, tale Rappresentante, per aziende fino a 15 lavoratori, è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale mentre, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o in assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da individuare in azienda è il seguente:
-
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
-
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
-
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Nei casi di svolgimento diretto da parte dei lavoratori interni all’azienda dei compiti previsti per l’R.L.S., è compito del Datore di Lavoro predisporre una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui l’R.L.S. esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
-
principi giuridici comunitari e nazionali;
-
legislazione generale e speciale in materia di salute e Sicurezza sul lavoro;
-
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
-
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
-
valutazione dei rischi;
-
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
-
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
-
nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Il Datore di Lavoro dovrà, pertanto, incaricare un Ente di formazione accreditato dalla Regione (o uno degli altri soggetti abilitati) per svolgere la formazione prevista. La formazione deve comunque essere svolta durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del rappresentante dei lavoratori prescelto.
Nello schema sottostante è riassunta la durata e le modalità di formazione del Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: