Il Regolamento (CE) 852/2004
L’ambito di applicazione è analogo a quello del Decreto legislativo 155/1997. Il Regolamento 852/2004 non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato, né alla preparazione e conservazione di alimenti per uso domestico privato. Il Regolamento stabilisce in particolare quanto segue:
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requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria;
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analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e conferma del sistema H.A.C.C.P. come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari;
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rimangono in vigore i manuali di buona prassi elaborati ai sensi della Direttiva 93/43/CEE;
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viene promossa l’elaborazione e la divulgazione di manuali di buona prassi comunitari e nazionali, la cui applicazione rimane comunque volontaria;
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nel caso l’applicazione del regolamento abbia impatto significativo sulla salute pubblica, la Commissione consulta per un parere l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.
Le precisazioni inerenti all’applicazione della norma vengono riportate negli allegati al Regolamento (CE) 852/2004. In particolare, si richiama l’attenzione all’obbligo della formazione degli operatori del settore.
Il Regolamento (CE) 853/2004
Questo Regolamento si applica ai prodotti di origine animale, trasformati o meno (quali carni, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte crudo, uova), ma non contempla gli alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale. Inoltre, salvo diversamente indicato, il Regolamento non si applica al commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo domestico.
Il Regolamento stabilisce quanto segue:
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gli stabilimenti adibiti alle lavorazioni di prodotti animali devono essere riconosciuti dalle Autorità sanitaria (come già stabilito dal Reg. 852/04). Tale obbligo non si applica agli stabilimenti che esercitano unicamente attività di produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti che non vanno stoccati a temperatura controllata;
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i prodotti di origine animale devono essere contrassegnati, nei casi previsti, da un apposito bollo sanitario apposto ai sensi del Regolamento 854/2004;
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devono essere redatti elenchi di Paesi Terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti animali. Il Regolamento stabilisce i requisiti di base per l’ammissione di un determinato paese terzo nel suddetto elenco; sono previste disposizioni specifiche per l’importazione di prodotti della pesca; i gestori dei macelli devono ottenere informazioni che consentano la rintracciabilità per le carni di tutte le specie da loro trattate, eccetto la selvaggina selvatica;
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vengono definite le condizioni di lavorazione, stoccaggio, trasporto dei diversi tipi di prodotti di origine animale, precisando anche le temperature a cui tali operazioni devono essere effettuate.
Il Regolamento CE 854 del 2004
Questo Regolamento completa la regolamentazione dell’igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita dai due atti precedenti. Si applica alla attività ed ai soggetti riportati nel Regolamento 853/2004. In particolare, il Regolamento 854/2004 stabilisce quanto segue:
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requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti da parte delle Autorità competenti;
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obbligo per gli operatori del settore alimentare di fornire alle Autorità tutta l’assistenza richiesta nell’esecuzione del controllo;
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i controlli sono basati sui principi del sistema H.A.C.C.P.;
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compiti e responsabilità del veterinario ufficiale nel controllo delle carni fresche;
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modalità e frequenza dei controlli da parte delle Autorità competenti riguardo ai seguenti alimenti di origine animale: molluschi e bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte e prodotti da esso derivati;
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sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dal Regolamento stesso;
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completamento delle regole per l’importazione di prodotti di origine animale da Paesi terzi stabilite dal Regolamento 853/2004.
Il Regolamento CE 882 del 2004
Questo Regolamento colma le lacune nella legislazione vigente relativa ai controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti e delle condizioni di salute e benessere degli animali allevati. Non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle regole sull’organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli.
Obiettivi del Regolamento 882/2004 sono:
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prevenire o ridurre ad un livello accettabile i rischi derivati dall’ambiente per la salute umana e animale;
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garantire la trasparenza nel mercato degli alimenti e dei mangimi, e la tutela degli interessi dei consumatori.
Il Regolamento stabilisce in particolare quanto segue:
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obblighi per i Paesi comunitari e scopi dei controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti;
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criteri operativi per le Autorità competenti designate dai Paesi membri dell’Unione Europea per tali controlli;
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accessibilità delle informazioni di pubblico interesse;
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tutela delle informazioni soggette a segreto professionale;
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requisiti dei metodi di campionamento e di analisi;
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elaborazione di misure da attuare in caso i controlli rivelino rischi per la salute dell’uomo o degli animali;
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completamento delle disposizioni della Direttiva 97/78/CEE in materia di controlli sui prodotti animali provenienti da Paesi terzi, con riferimento ai mangimi ed ai prodotti di origine non animale importati da Paesi non facenti parte dell’Unione Europea;
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istituzione di Laboratori comunitari a cui i Laboratori nazionali possono fare riferimento nella loro attività;
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misure amministrative in materia di: elaborazione di Piani nazionali di controllo, formazione del personale addetto ai controlli, controlli da effettuarsi nei Paesi comunitari e nei Paesi extracomunitari, sanzioni a livello comunitario.
Il Regolamento (CE) 2074/05
Il Regolamento 2074/2005 stabilisce modalità di attuazione, nonché alcune deroghe e modifiche, riguardo all'applicazione dei Regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004 ed 882/2004, relativi all'igiene ed ai controlli sui prodotti alimentari.
Il Regolamento stabilisce quanto segue:
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gli obblighi per gli operatori del settore dei prodotti della pesca riguardo all'attuazione dei controlli visivi per l'individuazione di parassiti non indicati nei Regolamenti 853/2004 e 854/2004;
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i valori limite delle concentrazioni di azoto basico volatile totale per alcuni prodotti della pesca, nonché i metodi di analisi per determinare tali concentrazioni non specificati nei Regolamenti 853/2004 e 854/2004;
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i metodi di analisi per la determinazione delle biotossine marine, non indicati dai Regolamenti 853/2004 e 854/2004;
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il tenore di calcio delle carni separate meccanicamente, non indicato nel Regolamento 853/2004;
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i requisiti degli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti per i prodotti d'origine animale, con istituzione di un sito web della Commissione collegato con i siti degli Stati nazionali che riportano tali elenchi, non specificato nel Regolamento 882/2004;
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i modelli dei certificati sanitari per l'importazione di cosce di rana, lumache, gelatina e collagene e di materie prime per la produzione di gelatina e collagene, non specificati nel Regolamento 853/2004;
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le definizioni dei prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali, le caratteristiche degli stabilimenti di produzione di questi alimenti, modalità delle operazioni di pulizia, la notificazione delle concessioni di deroga a detti stabilimenti da parte degli Stati membri riguardo agli obblighi stabiliti dal Regolamento 852/2004.
Il Regolamento (CE) 2076/2005
Disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
Il Regolamento (CE) 1662/2006
Il Regolamento 1662/2006 introduce alcune modifiche al Regolamento 853/2004. Tali modifiche riguardano:
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condizioni di lavorazione per le carni bovine e suine;
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norme per la produzione e commercializzazione dell'olio di pesce;
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requisiti sanitari relativi alla produzione di latte crudo e colostro e prodotti da questi derivati (vengono inoltre indicati i valori di temperatura di stoccaggio e di trasporto per il colostro).
Il Regolamento (CE) 1664/2006
Il Regolamento 1664/2006 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005. Tali modifiche riguardano:
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modelli di certificati sanitari per l'importazione di alcuni prodotti di origine animale: cosce di rana e lumache, gelatina, collagene, prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, miele e altri prodotti apicoli; vengono inoltre abrogate decisioni relative all'importazione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi e miele da Paesi terzi;
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metodi di analisi e prova per il latte crudo ed il latte trattato termicamente;
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metodo per la determinazione del tenore di tossine algali PSP (paralytic shellfish poison) nei molluschi bivalvi.
Il Regolamento (CE) 1666/2006
Il Regolamento 1666/2006 introduce alcune modifiche al Regolamento 2076/2005. Tali modifiche riguardano:
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importazione di olio di pesce da Paesi terzi;
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importazione di cosce di rana, gelatina e collagene da Paesi terzi;
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elenco di Paesi terzi da cui è possibile importare prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini.
Il Regolamento (CE) 1244/2007
Il Regolamento 1244/2007 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005. Tali modifiche riguardano:
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metodi di determinazione di tossine ASP (amnesic shellfish poisonnei molluschi bivalvi;
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prescrizioni relative ai controlli ufficiali delle carni.
Il Regolamento (CE) 1019/2008
Il Regolamento 1019/2008 introduce alcune modifiche al Regolamento 852/2004. Tali modifiche riguardano:
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ammissione dell'uso di acqua pulita per prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi.
Il Regolamento (CE) 1020/2008
Il Regolamento 1020/2008 introduce alcune modifiche al Regolamento 853/2004. Tali modifiche riguardano:
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ammissione dell'uso di acqua pulita per prodotti della pesca;
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cottura di crostacei e molluschi;
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preparazione dell'olio di pesce;
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valori di carica batterica nel latte vaccino crudo;
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marchiatura delle uova.
Sono abrogati gli articoli del Regolamento (CE) 2076/2005 relativi alle modifiche sopra riportate.
Il Regolamento (CE) 1021/2008
Il Regolamento 1021/2008 introduce alcune modifiche al Regolamento 854/2004. Tali modifiche riguardano:
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bollatura sanitaria;
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incarichi per il personale dei macelli;
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classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi;
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regole per l'immissione sul mercato di prodotti della pesca appartenenti a specie nelle cui carni si trovano tossine.
Queste modifiche abrogano gli articoli del Regolamento (CE) 2076/2005 relativi alle disposizioni sopra riportate. In particolare, sono sostituite quelle riguardanti la classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi introdotte dal Regolamento (CE) 1666/2006.
Il Regolamento (CE) 1022/2008
Il Regolamento1022/2008 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005, riguardanti i valori di azoto basico totale volatile nei prodotti della pesca.
Il Regolamento (CE) 1250/2008
Il Regolamento 1250/2008 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005, riguardanti i modelli di certificati per l'importazione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi.
Queste modifiche annullano quelle introdotte dal regolamento 1664/2006. Il Regolamento ammette comunque delle deroghe temporanee: non oltre il 30 giugno 2009 per le partite per le quali è stato rilasciato un certificato conforme al regolamento 1664/2006 e non oltre il 31 luglio 2010 per le partite cui non si applica l'attestato zoosanitario figurante nell'All. VI, App. V del Regolamento 2074/2005 come modificato dal Regolamento 1250/2008.
Il Regolamento (UE) 809/2011
Il Regolamento 809/2011 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005, riguardanti tra l'altro il modello di documento che accompagna i prodotti della pesca congelati importati direttamente nell'Unione Europea da una nave frigorifero.
Il Regolamento (UE) 16/2012
Questo Regolamento introduce alcune modifiche al Regolamento 853/2004, riguardanti requisiti applicabili agli alimenti congelati di origine animale.
Il regolamento definisce la "data di produzione", intendendo:
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la data di macellazione (per carcasse, mezzene e quarti di carcasse);
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la data di uccisione (per la selvaggina);
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la data di raccolta o di pesca (per i prodotti ittici);
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la data di trasformazione, taglio, o tritatura o preparazione (per gli altri alimenti animali).
Inoltre, prima dell'etichettatura degli alimenti (come da Dir. 2000/13/CE) o di ulteriori trasformazioni, gli operatori del settore alimentare devono garantire che gli alimenti animali congelati riportino, a uso dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti e, su richiesta, dell'autorità competente la data di produzione e la data di congelamento (se diversa da quella di produzione).
Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di produzione e congelamento, devono essere rese note le date di produzione e/o congelamento meno recenti, a seconda dei casi. La scelta della forma in cui riportare tali informazioni è a discrezione del fornitore degli alimenti congelati, purché le informazioni siano chiaramente e inequivocabilmente rese disponibili, e siano rintracciabili.
Il Regolamento (UE) 1012/2012
Il Regolamento 1012/2012 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005, riguardanti tra l'altro il modello di certificato che accompagna i prodotti della pesca importati per il consumo umano, nonchè al Regolamento 1251/2008, relativo alle condizioni e certificazioni per l'importazione di animali, e relativi prodotti, d'acquacoltura per il consumo umano.