L'igiene degli alimenti

L'igiene alimentare

Il Regolamento (CE) 852/2004

L’ambito di applicazione è analogo a quello del Decreto legislativo 155/1997. Il Regolamento 852/2004 non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato, né alla preparazione e conservazione di alimenti per uso domestico privato. Il Regolamento stabilisce in particolare quanto segue:

  • requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria;
  • analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e conferma del sistema H.A.C.C.P. come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari;
  • rimangono in vigore i manuali di buona prassi elaborati ai sensi della Direttiva 93/43/CEE;
  • viene promossa l’elaborazione e la divulgazione di manuali di buona prassi comunitari e nazionali, la cui applicazione rimane comunque volontaria;
  • nel caso l’applicazione del regolamento abbia impatto significativo sulla salute pubblica, la Commissione consulta per un parere l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.

Le precisazioni inerenti all’applicazione della norma vengono riportate negli allegati al Regolamento (CE) 852/2004. In particolare, si richiama l’attenzione all’obbligo della formazione degli operatori del settore.

Il Regolamento (CE) 853/2004

Questo Regolamento si applica ai prodotti di origine animale, trasformati o meno (quali carni, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte crudo, uova), ma non contempla gli alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale. Inoltre, salvo diversamente indicato, il Regolamento non si applica al commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo domestico.

Il Regolamento stabilisce quanto segue:

  • gli stabilimenti adibiti alle lavorazioni di prodotti animali devono essere riconosciuti dalle Autorità sanitaria (come già stabilito dal Reg. 852/04). Tale obbligo non si applica agli stabilimenti che esercitano unicamente attività di produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti che non vanno stoccati a temperatura controllata;
  • i prodotti di origine animale devono essere contrassegnati, nei casi previsti, da un apposito bollo sanitario apposto ai sensi del Regolamento 854/2004;
  • devono essere redatti elenchi di Paesi Terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti animali. Il Regolamento stabilisce i requisiti di base per l’ammissione di un determinato paese terzo nel suddetto elenco; sono previste disposizioni specifiche per l’importazione di prodotti della pesca; i gestori dei macelli devono ottenere informazioni che consentano la rintracciabilità per le carni di tutte le specie da loro trattate, eccetto la selvaggina selvatica;
  • vengono definite le condizioni di lavorazione, stoccaggio, trasporto dei diversi tipi di prodotti di origine animale, precisando anche le temperature a cui tali operazioni devono essere effettuate.

Il Regolamento CE 854 del 2004

Questo Regolamento completa la regolamentazione dell’igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita dai due atti precedenti. Si applica alla attività ed ai soggetti riportati nel Regolamento 853/2004. In particolare, il Regolamento 854/2004 stabilisce quanto segue:

  • requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti da parte delle Autorità competenti;
  • obbligo per gli operatori del settore alimentare di fornire alle Autorità tutta l’assistenza richiesta nell’esecuzione del controllo;
  • i controlli sono basati sui principi del sistema H.A.C.C.P.;
  • compiti e responsabilità del veterinario ufficiale nel controllo delle carni fresche;
  • modalità e frequenza dei controlli da parte delle Autorità competenti riguardo ai seguenti alimenti di origine animale: molluschi e bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte e prodotti da esso derivati;
  • sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dal Regolamento stesso;
  • completamento delle regole per l’importazione di prodotti di origine animale da Paesi terzi stabilite dal Regolamento 853/2004.

Il Regolamento CE 882 del 2004

Questo Regolamento colma le lacune nella legislazione vigente relativa ai controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti e delle condizioni di salute e benessere degli animali allevati. Non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle regole sull’organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli.

Obiettivi del Regolamento 882/2004 sono:

  • prevenire o ridurre ad un livello accettabile i rischi derivati dall’ambiente per la salute umana e animale;
  • garantire la trasparenza nel mercato degli alimenti e dei mangimi, e la tutela degli interessi dei consumatori.

Il Regolamento stabilisce in particolare quanto segue:

  • obblighi per i Paesi comunitari e scopi dei controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti;
  • criteri operativi per le Autorità competenti designate dai Paesi membri dell’Unione Europea per tali controlli;
  • accessibilità delle informazioni di pubblico interesse;
  • tutela delle informazioni soggette a segreto professionale;
  • requisiti dei metodi di campionamento e di analisi;
  • elaborazione di misure da attuare in caso i controlli rivelino rischi per la salute dell’uomo o degli animali;
  • completamento delle disposizioni della Direttiva 97/78/CEE in materia di controlli sui prodotti animali provenienti da Paesi terzi, con riferimento ai mangimi ed ai prodotti di origine non animale importati da Paesi non facenti parte dell’Unione Europea;
  • istituzione di Laboratori comunitari a cui i Laboratori nazionali possono fare riferimento nella loro attività;
  • misure amministrative in materia di: elaborazione di Piani nazionali di controllo, formazione del personale addetto ai controlli, controlli da effettuarsi nei Paesi comunitari e nei Paesi extracomunitari, sanzioni a livello comunitario.

Il Regolamento (CE) 2074/05

Il Regolamento 2074/2005 stabilisce modalità di attuazione, nonché alcune deroghe e modifiche, riguardo all'applicazione dei Regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004 ed 882/2004, relativi all'igiene ed ai controlli sui prodotti alimentari.

Il Regolamento stabilisce quanto segue:

  • gli obblighi per gli operatori del settore dei prodotti della pesca riguardo all'attuazione dei controlli visivi per l'individuazione di parassiti non indicati nei Regolamenti 853/2004 e 854/2004;
  • i valori limite delle concentrazioni di azoto basico volatile totale per alcuni prodotti della pesca, nonché i metodi di analisi per determinare tali concentrazioni non specificati nei Regolamenti 853/2004 e 854/2004;
  • i metodi di analisi per la determinazione delle biotossine marine, non indicati dai Regolamenti 853/2004 e 854/2004;
  • il tenore di calcio delle carni separate meccanicamente, non indicato nel Regolamento 853/2004;
  • i requisiti degli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti per i prodotti d'origine animale, con istituzione di un sito web della Commissione collegato con i siti degli Stati nazionali che riportano tali elenchi, non specificato nel Regolamento 882/2004;
  • i modelli dei certificati sanitari per l'importazione di cosce di rana, lumache, gelatina e collagene e di materie prime per la produzione di gelatina e collagene, non specificati nel Regolamento 853/2004;
  • le definizioni dei prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali, le caratteristiche degli stabilimenti di produzione di questi alimenti, modalità delle operazioni di pulizia, la notificazione delle concessioni di deroga a detti stabilimenti da parte degli Stati membri riguardo agli obblighi stabiliti dal Regolamento 852/2004.

Il Regolamento (CE) 2076/2005

Disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

Il Regolamento (CE) 1662/2006

Il Regolamento 1662/2006 introduce alcune modifiche al Regolamento 853/2004. Tali modifiche riguardano:

  • condizioni di lavorazione per le carni bovine e suine;
  • norme per la produzione e commercializzazione dell'olio di pesce;
  • requisiti sanitari relativi alla produzione di latte crudo e colostro e prodotti da questi derivati (vengono inoltre indicati i valori di temperatura di stoccaggio e di trasporto per il colostro).

Il Regolamento (CE) 1664/2006

Il Regolamento 1664/2006 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005. Tali modifiche riguardano:

  • modelli di certificati sanitari per l'importazione di alcuni prodotti di origine animale: cosce di rana e lumache, gelatina, collagene, prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, miele e altri prodotti apicoli; vengono inoltre abrogate decisioni relative all'importazione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi e miele da Paesi terzi;
  • metodi di analisi e prova per il latte crudo ed il latte trattato termicamente;
  • metodo per la determinazione del tenore di tossine algali PSP (paralytic shellfish poison) nei molluschi bivalvi.

Il Regolamento (CE) 1666/2006

Il Regolamento 1666/2006 introduce alcune modifiche al Regolamento 2076/2005. Tali modifiche riguardano:

  • importazione di olio di pesce da Paesi terzi;
  • importazione di cosce di rana, gelatina e collagene da Paesi terzi;
  • elenco di Paesi terzi da cui è possibile importare prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini.

Il Regolamento (CE) 1244/2007

Il Regolamento 1244/2007 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005. Tali modifiche riguardano:

  • metodi di determinazione di tossine ASP (amnesic shellfish poisonnei molluschi bivalvi;
  • prescrizioni relative ai controlli ufficiali delle carni.

Il Regolamento (CE) 1019/2008

Il Regolamento 1019/2008 introduce alcune modifiche al Regolamento 852/2004. Tali modifiche riguardano:

  • ammissione dell'uso di acqua pulita per prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi.

Il Regolamento (CE) 1020/2008

Il Regolamento 1020/2008 introduce alcune modifiche al Regolamento 853/2004. Tali modifiche riguardano:

  • ammissione dell'uso di acqua pulita per prodotti della pesca;
  • cottura di crostacei e molluschi;
  • preparazione dell'olio di pesce;
  • valori di carica batterica nel latte vaccino crudo;
  • marchiatura delle uova.

Sono abrogati gli articoli del Regolamento (CE) 2076/2005 relativi alle modifiche sopra riportate.

Il Regolamento (CE) 1021/2008

Il Regolamento 1021/2008 introduce alcune modifiche al Regolamento 854/2004. Tali modifiche riguardano:

  • bollatura sanitaria;
  • incarichi per il personale dei macelli;
  • classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi;
  • regole per l'immissione sul mercato di prodotti della pesca appartenenti a specie nelle cui carni si trovano tossine.

Queste modifiche abrogano gli articoli del Regolamento (CE) 2076/2005 relativi alle disposizioni sopra riportate. In particolare, sono sostituite quelle riguardanti la classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi introdotte dal Regolamento (CE) 1666/2006.

Il Regolamento (CE) 1022/2008

Il Regolamento1022/2008 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005, riguardanti i valori di azoto basico totale volatile nei prodotti della pesca.

Il Regolamento (CE) 1250/2008

Il Regolamento 1250/2008 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005, riguardanti i modelli di certificati per l'importazione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi.

Queste modifiche annullano quelle introdotte dal regolamento 1664/2006. Il Regolamento ammette comunque delle deroghe temporanee: non oltre il 30 giugno 2009 per le partite per le quali è stato rilasciato un certificato conforme al regolamento 1664/2006 e non oltre il 31 luglio 2010 per le partite cui non si applica l'attestato zoosanitario figurante nell'All. VI, App. V del Regolamento 2074/2005 come modificato dal Regolamento 1250/2008.

Il Regolamento (UE) 809/2011

Il Regolamento 809/2011 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005, riguardanti tra l'altro il modello di documento che accompagna i prodotti della pesca congelati importati direttamente nell'Unione Europea da una nave frigorifero. 

Il Regolamento (UE) 16/2012

Questo Regolamento introduce alcune modifiche al Regolamento 853/2004, riguardanti requisiti applicabili agli alimenti congelati di origine animale.

Il regolamento definisce la "data di produzione", intendendo:

  • la data di macellazione (per carcasse, mezzene e quarti di carcasse);
  • la data di uccisione (per la selvaggina);
  • la data di raccolta o di pesca (per i prodotti ittici);
  • la data di trasformazione, taglio, o tritatura o preparazione (per gli altri alimenti animali).

Inoltre, prima dell'etichettatura degli alimenti (come da Dir. 2000/13/CE) o di ulteriori trasformazioni, gli operatori del settore alimentare devono garantire che gli alimenti animali congelati riportino, a uso dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti e, su richiesta, dell'autorità competente la data di produzione e la data di congelamento (se diversa da quella di produzione).

Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di produzione e congelamento, devono essere rese note le date di produzione e/o congelamento meno recenti, a seconda dei casi. La scelta della forma in cui riportare tali informazioni è a discrezione del fornitore degli alimenti congelati, purché le informazioni siano chiaramente e inequivocabilmente rese disponibili, e siano rintracciabili.

Il Regolamento (UE) 1012/2012

Il Regolamento 1012/2012 introduce alcune modifiche al Regolamento 2074/2005, riguardanti tra l'altro il modello di certificato che accompagna i prodotti della pesca importati per il consumo umano, nonchè al Regolamento 1251/2008, relativo alle condizioni e certificazioni per l'importazione di animali, e relativi prodotti, d'acquacoltura per il consumo umano. 

Il Regolamento (CE) 178/2002 stabilisce che:

Il Regolamento 178/2002 stabilisce che:

  • gli operatori del settore alimentare e dei mangimi sono responsabili, ciascuno per la fase di propria competenza, della sicurezza dei prodotti;
  • gli operatori devono garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione di alimenti e di ogni sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un mangime. Ogni operatore quindi, quando riceve un prodotto, deve essere in grado di indicare da quale soggetto o impresa l’abbia ricevuto; e quando cede un prodotto, a quale soggetto o impresa l’abbia ceduto; le imprese possono preparare dei sistemi di rintracciabilità interna, ai fini di evitare che in caso di rischio per i consumatori o gli animali, qualora non sia possibile identificare un prodotto (o un ingrediente o una materia prima impiegata), il ritiro venga a coinvolgere tutti i prodotti potenzialmente a rischio;
  • gli alimenti e i mangimi devono essere identificati o provvisti di etichetta, che presenti informazioni atte ad agevolarne la rintracciabilità;
  • le informazioni relative alla rintracciabilità devono essere conservate per un adeguato periodo di tempo, per essere messe a disposizione delle autorità competenti;
  • obblighi per l’operatore che non ritenga un prodotto conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento 178/2002;
  • obblighi per gli operatori relativamente all’adozione di sistemi e procedure per la rintracciabilità;
  • gli organi di controllo del Servizio sanitario nazionale possono verificare il rispetto degli obblighi relativi alla rintracciabilità;

In aggiunta, la gestione della rintracciabilità è di tipo prettamente documentale, pertanto il controllo non si realizza attraverso operazioni manuali e le non conformità non sono da intendersi come deviazioni dai limiti critici, ma semplicemente come perdita della “traccia”, ovvero dell’informazione relativa ad un determinato passaggio del processo produttivo.

Il Regolamento (UE) 931/2011

Questo Regolamento è relativo ai requisiti di rintracciabilità stabiliti dal Regolamento 178/2002 per gli alimenti di origine animale.

Si applica agli alimenti trasformati e non trasformati come definiti all’art. 2 del Reg. (CE) 852/2004. Non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.

Il Reg. 931/2011 definisce le informazioni riguardo le partite di alimenti animali che gli operatori del settore alimentare garantiscono siano messe a disposizione dell’operatore del settore alimentare cui gli alimenti vengono forniti e dell’autorità competente, se lo richiede. Tali informazioni sono fornite in aggiunta a qualsiasi informazione richiesta dalle disposizioni della normativa dell’Unione relative alla rintracciabilità degli alimenti animali, e sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati.

Linee guida applicative per il Regolamento 178/2002

La recente normativa comunitaria relativa alla produzione, commercializzazione e controllo degli alimenti si pone come obiettivo l’aumento della sicurezza dei prodotti. In quest’ottica, assumono un ruolo centrale l’attribuzione agli operatori della responsabilità diretta della sicurezza dei prodotti e la rintracciabilità dei prodotti. Di qui l’esigenza di fornire agli operatori strumenti operativi per adeguare la propria attività ai nuovi provvedimenti. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha elaborato le Linee guida applicative per il Regolamento europeo 178/2002, al fine di favorire l’adozione e il rispetto delle prescrizioni relative alla rintracciabilità.

Il Regolamento (CE) 1935/2004

Il presente regolamento stabilisce un quadro generale per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Per tenere conto dei progressi scientifici, il nuovo quadro autorizza l’introduzione degli imballaggi «attivi» e «intelligenti» che prolungano la durata di un alimento e forniscono informazioni sulla freschezza dell’alimento (un imballaggio intelligente può ad esempio cambiare colore se l’alimento è deteriorato). Si applica a tutti i materiali e agli oggetti destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari: tutti i tipi d’imballaggio, le bottiglie (plastica e vetro), i coperti ed anche le colle e gli inchiostri utilizzati per la stampa delle etichette. I materiali e gli oggetti a contatto con i prodotti alimentari devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione. In nessun caso essi devono trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana;
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
  • comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Inoltre sancisce le caratteristiche dell’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto, il quale non deve fuorviare i consumatori.

Il Regolamento (CE) 2023/2006

Il presente regolamento stabilisce cosa si intende per “buone pratiche di fabbricazione” per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Nel contesto dell’Unione europea (UE), tali buone pratiche armonizzano i processi di fabbricazione per i suddetti materiali in tutte le loro fasi, dalla fabbricazione alla distribuzione. I fabbricanti sono tenuti a istituire un sistema di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità attraverso norme specifiche per la fabbricazione, ad esempio per i processi che utilizzano inchiostri da stampa.

Tra i materiali a contatto con gli alimenti includono oggetti quali i recipienti e gli imballaggi, ma anche qualsiasi materiale a contatto con i prodotti alimentari, come la carta e il cartone o quelli che presumibilmente cedono i loro costituenti agli alimenti, come gli inchiostri e le colle.

Il Regolamento (CE) 450/2009

Il presente regolamento stabilisce le norme specifiche per la commercializzazione di materiali e oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Esso va ad integrare i principi generali definiti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 e descrive la procedura da seguire per autorizzare sostanze a livello comunitario. I materiali e oggetti attivi e intelligenti:

  • devono essere adeguati ed efficaci per l’uso al quale sono destinati;
  • non devono cedere ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un’alterazione dei loro caratteri organolettici;
  • non devono trarre in inganno il consumatore attraverso la loro etichettatura, presentazione e pubblicità.

Il Regolamento (CE) 1169/2011

Il presente regolamento è relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

Il presente Regolamento è destinato a costituire la pietra miliare dell’etichettatura dei prodotti alimentari, esso si applica a partire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione della dichiarazione nutrizionale che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e di alcuni requisiti specifici per le carni macinate, che si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2014. Il testo contiene molte novità, fra le principali, quelle relative a:

  • Etichettatura nutrizionale;
  • Indicazione di origine;
  • Diciture obbligatorie;
  • Allergeni;
  • Termini di scadenza e conservazione;
  • Oli e grassi vegetali;
  • Acqua;
  • Alimenti congelati e surgelati;
  • Alimenti ricomposti.

Il Regolamento (CE) 1155/2013

Modifica il Reg. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

Il Regolamento (CE) 1363/2013

Regolamento (CE) 1363/2013: Modifica il Reg. 1169/2011 per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati".

Il Regolamento (CE) 78/2014

Modifica il Reg. 1169/2011 per quanto riguarda determinati cereali –allergenici- e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, ecc.

Il Regolamento (CE) 1069/2009

L’Unione europea produce annualmente più di 15 milioni di tonnellate di sottoprodotti di origine animale. Per prevenire i rischi che tali prodotti comportano per la salute pubblica e degli animali, adatta le regole esistenti e fornisce un quadro giuridico più coerente per la loro raccolta, il loro utilizzo e il loro smaltimento.

Stabilisce inoltre nuove regole per facilitare l’utilizzo delle sostanze di origine animale per applicazioni tecniche. Questo regolamento facilita la gestione efficace dei sottoprodotti di origine animale, preservando allo stesso tempo l’elevato livello di protezione attualmente in atto contro i rischi per la salute pubblica, la salute degli animali e l’ambiente.

Il Regolamento (CE) 142/2011

Disposizioni di applicazione del Reg. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Il Regolamento (CE) 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

Il Regolamento 2073/2005 stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Per la prima volta tali criteri sono formulati anche riguardo ai prodotti vegetali.

Il Regolamento stabilisce quanto segue:

  • limiti di concentrazione di microrganismi nei prodotti alimentari;
  • limiti di concentrazione di microrganismi nelle varie fasi del processo di lavorazione dei seguenti alimenti: carni e prodotti derivati, latte e prodotti derivati, prodotti a base di uova, prodotti della pesca (prodotti sgusciati di crostacei e molluschi), ortaggi e frutta e prodotti derivati;
  • modalità di esecuzione del campionamento, metodi di analisi e criteri di interpretazione dei risultati delle prove;
  • azioni correttive in caso di risultati non soddisfacenti i criteri stabiliti;
  • informazioni da presentare in etichetta;
  • deroghe ai limiti di concentrazione di microrganismi;
  • analisi da parte degli operatori dell'andamento dei risultati delle prove;
  • il regolamento può essere rivisto ed aggiornato alla luce dei progressi tecnico-scientifici e dell'emergere di nuovi microrganismi patogeni.

Questo Regolamento evidenzia quindi che le indagini microbiologiche sono parte integrante delle procedure di verifica dell'applicazione dell'autocontrollo, anche nei casi non espressamente previsti dallo stesso, superando la posizione secondo cui tali prove potessero essere ritenute facoltative. I criteri microbiologici sono stati aggiornati in particolare dal Regolamento (CE) 1441/2007 per tenere conto delle evidenze scientifiche più recenti e successivamente dai regolamenti (CE) 365/2010, 1086/2011 e 209/2013.

Il Regolamento (CE) 178/2002 – Allegato I

La Direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16/5/2003

Elenco e limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d’utilizzazione dell’aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive.

La Direttiva 2006/123/CE

La presente direttiva stabilisce un quadro giuridico generale favorevole all'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché della libera circolazione dei servizi, garantendo nel contempo un livello di qualità elevato dei servizi.

La direttiva si basa su quattro pilastri:

  • facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'UE;
  • rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi;
  • promuovere la qualità dei servizi;
  • stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

La presente direttiva copre un grande numero di attività di servizi, quali:

  • l’edilizia e l’artigianato;
  • il commercio al dettaglio;
  • la maggior parte delle professioni regolamentate (avvocati, architetti, ingegneri e contabili, ad esempio);
  • i servizi collegati alle imprese (manutenzione degli uffici, consulenze relative alla gestione e alla pubblicità, ad esempio);
  • il turismo;

... molto altro.