L'igiene degli alimenti

L'igiene alimentare

D.Lgs 193/2007:

Questo provvedimento recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva 2004/41/CE, che ha abrogato numerose normative comunitarie in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

  • In particolare, il D.Lgs 193/2007 abroga:
    • abroga i decreti attuativi dei provvedimenti comunitari cancellati dalla Direttiva 2004/41/CE, tra cui:
    • D.Lgs 530/92, relativo alla produzione e vendita dei molluschi bivalvi vivi (non abrogato l'articolo 20);
    • D.Lgs 531/92, relativo alla produzione e vendita dei prodotti della pesca;
    • D.Lgs 537/92, relativo alla produzione e vendita di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;
    • DPR 558/92, relativo all'importazione di carni avicole da Paesi extra UE;
    • DPR 559/92, relativo alla produzione e vendita di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;
    • D.Lgs 65/93, relativo alla produzione e vendita di uova ed ovoprodotti;
    • D.Lgs 286/94, relativo alla produzione e vendita di carni fresche;
    • DPR 607/96, recante norme di polizia sanitaria per la selvaggina;
    • DPR 54/97, relativo alla produzione e vendita del latte e dei prodotti da esso derivati (non abrogati gli art. 19 e 26, e l'All. C, Cap. I, lett. A), pti 4 e 7);
    • DPR 495/97, relativo alla produzione e vendita delle carni di volatili da cortile;
    • DPR 309/98, relativo alla produzione e vendita di carni macinate e prodotti a base di carne;
  • D.Lgs 123/93, relativo ai criteri microbiologici per i prodotti alimentari (ad eccezione degli articoli 4 e 2, comma 3);
  • D.Lgs 155/97, relativo all'applicazione dell'autocontrollo basato sul sistema HACCP;
  • D.Lgs 156/97, recante misure relative ai controlli ufficiali sui prodotti alimentari;
  • l'articolo 2 della Legge 283/62, che stabilisce l'obbligatorietà dell'autorizzazione sanitaria per le aziende alimentari (ora le aziende devono presentare una Dichiarazione di inizio attività, come stabilito dal Reg. (CE) 852/2004); rimane tuttavia in vigore il Titolo II del D.P.R. 327/80, che applica l'art. 2 della Legge 283/62;
  • stabilisce che le disposizioni di cui ai decreti attuativi abrogati si intendono riferite ai Regolamenti comunitari 852/2004 e853/2004, ed al D.Lgs 117/2005 (attuazione della Direttiva 2002/99/CE);
  • indica le autorità competenti ai fini dell'applicazione dei Regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004;
  • stabilisce le sanzioni in materia di violazione di normative che regolano produzione, lavorazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, compresa la produzione primaria, nonchè per la mancata applicazione dell'autocontrollo basato sul sistema HACCP;
  • definisce la figura dell'operatore del settore alimentare, ai fini dell'accertamento delle responsabilità in materia di violazione delle normative alimentari.

Questo decreto integra pienamente il Pacchetto igiene nell'ordinamento italiano. Le normative abrogate o promulgate in precedenza possono comunque fornire delle indicazioni per ogni ambito non contemplato da provvedimenti più recenti.

Il D.P.R. 327/80

Regolamento di esecuzione della Legge 283/62 in materia di disciplina igienica e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

La Legge 283/62

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Il D.Lgs. 190/2006

Disciplina sanzionatoria rintracciabilità.


M.O.C.A. – Materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari:

Il D.M. 21 Marzo 1973

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale.

Il D.P.R. 23 Agosto 1982 N. 777

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Il D. Lgs 108/92

Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Il D.M. 11 novembre 2013 , n. 140

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente agli acciai inossidabili.

D.M. 21 Marzo 1973:

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale.

D.P.R. 23 Agosto 1982 N. 777:

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

D. Lgs 108/92:

Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

D.M. 11 novembre 2013, n. 140:

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente agli acciai inossidabili.

Il D.Lgs. 109/92

Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

La Legge 4/2011

E' stata di recente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 4 del 3 febbraio 2011. Questo provvedimento introduce alcuni obblighi relativi all'etichettatura e alla tutela dei prodotti di origine protetta. In particolare, l'art. 4 stabilisce l'obbligo di indicazione in etichetta del luogo di origine o provenienza, per tutti i prodotti alimentari.

La norma è riassunta di seguito:

L'art. 1 estende i contratti di filiera a tutto il territorio nazionale.
L'art. 2:

  • introduce disposizioni a tutela dei prodotti di origine protetta, tra cui il divieto di indicare in etichetta l'impiego di formaggi DOP nelle miscele di formaggi, salvo che tra gli ingredienti, e a condizione che per ciascun formaggio DOP la proporzione impiegata sia pari almeno al 20%;
  • istituisce il "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata", con lo scopo di garantire una qualità del prodotto finale significativamente maggiore rispetto a quanto disposto dalle correnti norme commerciali. I requisiti e le norme tecniche della produzione integrata saranno definiti mediante decreto del Ministero delle Politiche agricole. L'adesione al Sistema è volontaria, e la gestione sarà disciplinata da specifici provvedimenti del Ministero delle Politiche agricole.

L'art. 3: modifica precedenti disposizioni di salvaguardia e valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, e introduce sanzioni per la produzione e per il commercio di sementi e oli.

L'art. 4 stabilisce che:

  • è obbligatorio indicare in etichetta (oltre a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs 109/92 e successive modifiche) il luogo di origine o provenienza dell'alimento, nonchè l'eventuale impiego di organismi geneticamente modificati in qualsiasi fase del processo produttivo dell'alimento stesso;
  • per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti;
  • per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti;
  • le modalità d'indicazione obbligatoria e le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale saranno stabilite con decreti interministeriali. In sede di prima applicazione, questo procedimento viene attivato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (6 marzo 2011);
  • i decreti di cui sopra stabiliscono, per ogni filiera, gli alimenti soggetti all'obbligo dell'indicazione del luogo d'origine, e il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti;
  • all'art. 8 del D.Lgs 109/92 e successive modificazioni, è aggiunta la disposizione, per i prodotti soggetti all'obbligo di indicazione, di indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato;
  • fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti attuativi;
  • dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti interministeriali, è abrogato l'art. 1-bis del D.L. 157/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 204/2004.

Sono stabilite le sanzioni per la violazione degli obblighi di indicazione in etichetta. Tali obblighi entrano in vigore 90 giorni dopo la promulgazione dei decreti interministeriali. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al precedente periodo, e privi delle indicazioni obbligatorie previste da questo articolo possono essere venduti entro i successivi 180 giorni.

L'art. 5: stabilisce che, per i prodotti alimentari di cui all'art. 4, le informazioni relative al luogo d'origine o provenienza delle materie prime impiegate sono necessarie per non indurre in errore il consumatore medio (D.Lgs 206/2005) e la mancanza di tali informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole (art. 22 del D.Lgs 206/2005, e successive modificazioni).

L'art. 6: introduce misure e sanzioni per la produzione e il commercio dei mangimi.

L'art. 7 stabilisce che gli allevatori di bufale sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto, ogni giorno, da ciascun animale. Le modalità di tale rilevazione saranno disposte con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il D. Lgs. 186/2012

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme relative ai sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento 1069/2009/Ce – Abrogazione Dlgs 21 febbraio 2005, n. 36.

Il D.Lgs. 123/93

Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, (abrogato da 193/07 ad eccezione degli articoli 4 e 2, comma 3).

Il D.Lgs. 31/2001

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il D.Lgs. 27/2002

Modifiche del D.Lgs. 31/01.

Il D.M. 7 Febbraio 2012 n. 25 e relative linee guida del 20 Marzo 2013

Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.

Il D.Lgs. 105 del 25.1.1992

Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali.

Il D. M. 542 del 12.12.1992

Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

Il Decreto Ministro della sanità del 13/1/1993

Metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e modalità per i relativi prelevamenti dei campioni.

Il D.Lgs n.339 del 4.8.1999

Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.

Il D. M. del 31.5.2001

Modificazioni al decreto 12 novembre 1992, concernente il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

Il Decreto Ministro della salute 11/9/2003

Attuazione della Direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all’etichettatura delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

Il Decreto Ministro della salute 29/12/2003

Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri dei valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

La Legge 441/1981

Vendita a peso netto delle merci.

La Legge 287/91

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

Il D.Lgs. 114/98

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

Il D.Lgs. 59/2010

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Il D.Lgs. 147/2012

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

La Legge 125/2001

Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol-correlati.

La Riforma del codice della strada 2010

Il D.L. 158/2012

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

La Legge 189/2012

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.