Il D.Lgs. 109/92
Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
La Legge 4/2011
E' stata di recente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 4 del 3 febbraio 2011. Questo provvedimento introduce alcuni obblighi relativi all'etichettatura e alla tutela dei prodotti di origine protetta. In particolare, l'art. 4 stabilisce l'obbligo di indicazione in etichetta del luogo di origine o provenienza, per tutti i prodotti alimentari.
La norma è riassunta di seguito:
L'art. 1 estende i contratti di filiera a tutto il territorio nazionale.
L'art. 2:
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introduce disposizioni a tutela dei prodotti di origine protetta, tra cui il divieto di indicare in etichetta l'impiego di formaggi DOP nelle miscele di formaggi, salvo che tra gli ingredienti, e a condizione che per ciascun formaggio DOP la proporzione impiegata sia pari almeno al 20%;
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istituisce il "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata", con lo scopo di garantire una qualità del prodotto finale significativamente maggiore rispetto a quanto disposto dalle correnti norme commerciali. I requisiti e le norme tecniche della produzione integrata saranno definiti mediante decreto del Ministero delle Politiche agricole. L'adesione al Sistema è volontaria, e la gestione sarà disciplinata da specifici provvedimenti del Ministero delle Politiche agricole.
L'art. 3: modifica precedenti disposizioni di salvaguardia e valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, e introduce sanzioni per la produzione e per il commercio di sementi e oli.
L'art. 4 stabilisce che:
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è obbligatorio indicare in etichetta (oltre a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs 109/92 e successive modifiche) il luogo di origine o provenienza dell'alimento, nonchè l'eventuale impiego di organismi geneticamente modificati in qualsiasi fase del processo produttivo dell'alimento stesso;
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per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti;
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per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti;
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le modalità d'indicazione obbligatoria e le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale saranno stabilite con decreti interministeriali. In sede di prima applicazione, questo procedimento viene attivato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (6 marzo 2011);
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i decreti di cui sopra stabiliscono, per ogni filiera, gli alimenti soggetti all'obbligo dell'indicazione del luogo d'origine, e il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti;
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all'art. 8 del D.Lgs 109/92 e successive modificazioni, è aggiunta la disposizione, per i prodotti soggetti all'obbligo di indicazione, di indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato;
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fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti attuativi;
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dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti interministeriali, è abrogato l'art. 1-bis del D.L. 157/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 204/2004.
Sono stabilite le sanzioni per la violazione degli obblighi di indicazione in etichetta. Tali obblighi entrano in vigore 90 giorni dopo la promulgazione dei decreti interministeriali. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al precedente periodo, e privi delle indicazioni obbligatorie previste da questo articolo possono essere venduti entro i successivi 180 giorni.
L'art. 5: stabilisce che, per i prodotti alimentari di cui all'art. 4, le informazioni relative al luogo d'origine o provenienza delle materie prime impiegate sono necessarie per non indurre in errore il consumatore medio (D.Lgs 206/2005) e la mancanza di tali informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole (art. 22 del D.Lgs 206/2005, e successive modificazioni).
L'art. 6: introduce misure e sanzioni per la produzione e il commercio dei mangimi.
L'art. 7 stabilisce che gli allevatori di bufale sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto, ogni giorno, da ciascun animale. Le modalità di tale rilevazione saranno disposte con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.