L'igiene degli alimenti

L'igiene alimentare

Elenco articoli per violazione:

Principi comuni - Igiene degli alimenti

Art. 439 Libro II Titolo IV Capo II C.P. Art. 440 Libro II Titolo IV Capo II C.P. Art. 442 Libro II Titolo IV Capo II C.P. Art. 444 Libro II Titolo IV Capo II C.P. Art. 515 Libro II Titolo VIII Capo II C.P. Art. 516 Libro II Titolo VIII Capo II C.P. Art. 517 Libro II Titolo VIII Capo II C.P. Art. 517-quater Libro II Titolo VIII Capo II C.P. Allegato II Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004 Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004 Art. 6 comma 7 del D. Lgs 193/2007 Art. 5 comma 1 Reg. 852/04 Art. 5 Legge n. 283 del 30 aprile 1962

La rintracciabilità alimentare

Art. 18 Reg. CE 178/2002 Art. 19 e 20 Reg. CE 178/2002 a Art. 19 e 20 Reg. CE 178/2002 b Art. 19 e 20 Reg. CE 178/2002 c Art. 19 e 20 Reg. CE 178/2002 d Art. 19 e 20 Reg. CE 178/2002 e Art. 20 Reg. CE 178/2002

Alimenti di origine animale: Carni

Reg. CE 853/2004 a Reg. CE 853/2004 b Reg. CE 853/2004 c Reg. CE 853/2004 d Art. 5 paragrafo 2 del Reg. CE 854/04 Allegato XI Reg. 1234/2007 e art. 2 D.M. 240/08 a Art 1 comma 1 e 1bis Legge 213/97 Art 12 Reg. CE 1760/2000

Alimenti di origine animale: uova

Reg. 589/2008 e Reg. 1234/2007 a Reg. 589/2008 e Reg. 1234/2007 b Reg. 589/2008 e Reg. 1234/2007 c Art. 20, 21, 22 Reg. 589/2008 Reg. 589/2008 e Reg. 1234/2007 d Reg. 589/2008 e Reg. 1234/2007 e Art. 8, 13, 19 e 30 Reg. 589/2008 Reg. 589/2008 Art. 15 Reg. 589/2008 e Allegato XIV Reg. 1234/2007

Alimenti di origine animale: prodotti ittici

Allegato III Sezione VII capitolo 1 Reg. CE 853/04 Allegato III Sezione VII capitolo IX, punto 3 Reg. CE 853/04 a Allegato III Sezione VII capitolo IX, punto 3 Reg. CE 853/04 b Allegato III Sezione VII capitolo IX, punto 3 Reg. CE 853/04 c Art. 15 comma 1c Legge 963/1965 (sostituito da art. 5 Legge n. 381/1988) vedi D.Lgs 2012 n. 4 Art. 4 del Regolamento (CE) n. 104/2000

Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti(M.O.C.A.)

Art. 4 Reg. 852/04 Art. 5 Reg. 852/04(Analisi dei pericoli e punti critici di controllo) Art. 5 comma 1 Reg. 852/04 Art. 2 D.P.R. 777/82 modificato da art. 1 D.Lgs. 108/92 a Art. 2 D.P.R. 777/82 modificato da art. 1 D.Lgs. 108/92 b Art. 2bis D.P.R. 777/92 modificato da art. 2 D.Lgs. 108/92 Art. 3 D.P.R. 777/82 modificato da art. 3 D.Lgs. 108/92 Art. 4 D.P.R. 777/82 modificato da art. 4 D.Lgs. 108/92 Art. 5bis D.P.R. 777/82 modificato da art. 5 D. Lgs. 108/92 Art. 6 D.P.R. 777/82 modificato da art. 5 D. Lgs. 108/92

Etichettatura alimentare

Art. 2 D.Lgs. 109/92 Art. 3 D.Lgs. 109/92 Art. 4 D.Lgs. 109/92 Art. 5 D.Lgs. 109/92 Art. 6 D.Lgs. 109/92 Art. 8 D.Lgs. 109/92 Art. 9 D.Lgs. 109/92 Art. 10 D.Lgs. 109/92 Art. 10 bis D.Lgs. 109/92 Art. 11 D.Lgs. 109/92 Art. 12 D.Lgs. 109/92 Art. 13 D.Lgs. 109/92 Art. 14 D.Lgs. 109/92 Art. 15 D.Lgs. 109/92 Art. 16 D.Lgs. 109/92 Art. 17 D.Lgs. 109/92

Gestione di rifiuti - Sottoprodotti di origine animale

Art. 11 par. 1 comma a Reg. 1069/2009 Art. 11 par. 1 comma d Reg. 1069/2009 Art. 11 par. 1 comma b Reg. 1069/2009 Art. 11 par. 1 comma c Reg. 1069/2009 Art. 12 par. 1 Reg. 1069/2009 Art. 13 par. 1 Reg. 1069/2009 Art. 14 par. 1 Reg. 1069/2009 Art. 21 par. 1 Reg. 1069/2009 e Allegato VIII Capo I e II Reg. 142/2011 Art. 21 par. 2 e 3 Reg. 1069/2009 e Allegato VIII Capo III Reg. 142/2001 Art. 21 par. 4 Reg. 1069/2009 Art. 22 par. 1 Reg. 1069/2009 e Allegato VIII capo IV Reg. 142/2011 Art. 22 par. 1 Reg. 1069/2009 Allegato VIII capo V Reg. 142/2011 Art. 23 Reg. 1069/2009 Art. 23 par. 2 Reg. 1069/2009 Art. 24 par. 1 Reg. 1069/2009 e art. 18 e 19 Reg. 142/2011 Allegato IV capo I Sezione I Reg. 142/2011 Allegato IV capo I Sezione II Reg. 142/2011 Allegato IV capo I Sezione III Reg. 142/2011 Allegato IV capo I Sezione IV Reg. 142/2011 Allegato V capo I Sezione I e II Reg. 142/2011 Allegato V capo II Reg. 142/2011 Allegato V capo III Sezione I Reg. 142/2011 Allegato V capo III Sezione III Reg. 142/2011 Art. 25 par. 1 Reg. 1069/2009 e Allegato IV capo II, III e IV Reg 142/2011 Art. 26 par. 1 Reg. 1069/2009 Art. 28 Reg. 1069/2009 a Art. 28 Reg. 1069/2009 b Art. 29 par. 2 Reg. 1069/2009 Art. 29 par. 2 comma 1 e 3 Reg. 1069/2009 Art. 31 1069/2009 e Allegato X Reg. 142/2011 Art. 32 1069/2009 e Allegato XI Reg. 142/2011 Art. 35 Reg. 1069/2009 Art. 36 Reg. 1069/2009 Art. 24 par. 1 Reg. 142/2011 Art. 24 par. 2 e All. X capo II Reg. 142/2011 Art. 24 par. 3 e 4 e All. XIII capo II Reg. 142/2011 Art. 41 par. 1 e 3 e art. 42 Reg. 1069/2009 e All. XIV capo I e II e All. XV Reg. 142/2011 Art. 26 Reg. 142/2011 Art. 25 par I Reg. 142/2011 All. I Decisione 2009/821/CE All. XIV capo III sez. I Reg. 142/2011 All. XIV capo III sez. II punti 2 e 3 Reg. 142/2011 All. XIV capo III sez. III Reg. 142/2011 Art 43 par. 1 Reg. 1069/2009 Art 43 par. 2 Reg. 1069/2009

Igiene ed abbigliamento personale

Art. 42 comma 1 D.P.R. 327/80 Art. 42 comma 3 D.P.R. 327/80 a Art. 42 comma 3 D.P.R. 327/80 b

Controlli analitici: analisi microbiologiche

Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004 Art. 5 comma 1 Reg. 852/04

Controlli analitici: potabilità dell'acqua

All. II Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004 Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004 Art. 6 comma 7 del D.Lgs 193/2007 Art. 5 comma 1 Reg. 852/04 Art. 4 comma 2 D.Lgs 31/2001 Art. 5 comma 2 D.Lgs 31/2001 Art. 4 comma 2 D.Lgs 31/2001 Art. 5 comma 3 e art 10 comma 1 e 2 D.Lgs 31/2001 a Art. 5 comma 3 e art 10 comma 1 e 2 D.Lgs 31/2001 b Art. 5 comma 3 e art 10 comma 1 e 2 D.Lgs 31/2001 c Art. 7 comma 4 D.Lgs 31/2001 Art. 9 D.Lgs 31/2001 Art. 11 comma 1 lett. f), g), h), i) ed l) D.Lgs 31/2001

Acque minerali

Art. 13 D.Lgs 105/92 s.m.i. Art. 5, 7 e 16 D.Lgs 105/92 s.m.i. Art. 11 D.Lgs 105/92 s.m.i. D.Lgs 105/92 s.m.i.

Somministrazione alimenti e bevande

Art. 5 D.Lgs. 114/98 Art. 7 D.Lgs. 114/98 Art. 8 D.Lgs. 114/98 Art. 9 D.Lgs. 114/98 Art. 16 D.Lgs. 114/98 Art. 18 D.Lgs. 114/98 Art. 19 D.Lgs. 114/98 Art. 11 D.Lgs. 114/98 Art. 14 D.Lgs. 114/98 Art. 15 D.Lgs. 114/98 Art.26 D.Lgs. 114/98 Art. 28 comma 3 D.Lgs. 114/98 a Art. 28 comma 3 D.Lgs. 114/98 b Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98 a Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98 b Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98 c Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98 d Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98 e Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98 f Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98 g Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98 h D.Lgs. 114/98 Legge 5/8/1981 n. 441 Art. 3 Legge 287/91

Somministrazione bevande alcoliche

Art. 14 ter comma 1 Legge 125/2001 C.P. 689 comma 1 C.P. 689 comma 2 Art. 54 Riforma Codice della Strada 2010 Art. 14 bis Legge 125/01 Legge 125/01 Art. 14 bis Legge 125/01 Allegato 7 e Codice della strada 2010 art. 53 Art. 14 bis Legge 125/01 Allegato 8 Art. 5 Legge 287/91

Elenco completo SANZIONI su HACCP

Testo della sanzione:

Reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte(La pena di morte abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224).

Testo della violazione:

Art. 439 Libro II Titolo IV Capo II C.P.

Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari: chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo.

Testo della sanzione:

Reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

Testo della violazione:

Art. 440 Libro II Titolo IV Capo II C.P.

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari: Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica.

Testo della sanzione:

Pene stabilite precedentemente.

Testo della violazione:

Art. 442 Libro II Titolo IV Capo II C.P.

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate: chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica.

Testo della sanzione:

Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 51€.

Testo della violazione:

Art. 444 Libro II Titolo IV Capo II C.P.

Commercio di sostanze alimentari nocive: chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica.

Testo della sanzione:

Reclusione fino a due anni o con la multa fino a e 2.065€.

Testo della violazione:

Art. 515 Libro II Titolo VIII Capo II C.P.

Frode nell'esercizio del commercio: chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Testo della sanzione:

Reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032€.

Testo della violazione:

Art. 516 Libro II Titolo VIII Capo II C.P.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Testo della sanzione:

Reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000€

Testo della violazione:

Art. 517 Libro II Titolo VIII Capo II C.P.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Testo della sanzione:

Reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000€

Testo della violazione:

Art. 517-quater Libro II Titolo VIII Capo II C.P.

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

Testo della sanzione:

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Testo della violazione:

Allegato II Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004

Non rispetto dei requisiti generali descritti nei riferimenti normativi.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004

Assenza di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP , comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. CE 2073/05 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Art. 6 comma 7 del D. Lgs 193/2007

Non rispetto dei termini di tempo entro si deve ottemperare le prescrizioni effettuate dall'autorità competente.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Art. 5 comma 1 Reg. 852/04

La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure HACCP.

Testo della sanzione:

Arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 309€ a 30.987€. Oppure per la violazione delle disposizioni alle lettere d) e h) : arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da 2.582€ a 46.481€.

Testo della violazione:

Art. 5 Legge n. 283 del 30 aprile 1962

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come merce ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti; insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; etc.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 750€ a 4500€

Testo della violazione:

Art. 18 Reg. CE 178/2002

Mancata predisposizione di sistemi e procedure che consentano di individuare, in qualsiasi momento, chi abbia fornito loro un alimento o qualsiasi sostanza atta a entrare a far parte di un alimento e di individuare le imprese alle quali hanno fornito i loro prodotti (Procedura di tracciabilità e rintracciabilità).

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione da 3.000€ a 18.000€

Testo della violazione:

Art. 19 e 20 Reg. CE 178/2002

Mancata attivazione della procedura di ritiro dei prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€

Testo della violazione:

Art. 19 e 20 Reg. CE 178/2002

Mancata informazione di attivazione della procedura di ritiro dei prodotti all'autorità competente.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 2.000€ a 12.000€

Testo della violazione:

Art. 19 e 20 Reg. CE 178/2002

Mancata collaborazione con l'autorità competente al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 2.000€ a 12.000€

Testo della violazione:

Art. 19 e 20 Reg. CE 178/2002

Mancata informazione del consumatore dei motivi che hanno determinato l'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, qualora un prodotto sia risultato non conforme ai requisiti di sicurezza.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€

Testo della violazione:

Art. 19 e 20 Reg. CE 178/2002

Mancata attivazione delle procedure per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza all'interno delle attività di vendita al dettaglio o distribuzione, nonostante si sappia siano non conformi.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€

Testo della violazione:

Art. 20 Reg. CE 178/2002

Mancata distruzione della partita, del lotto o della consegna dei mangimi non conformi ai requisiti di sicurezza ritirati dal mercato.

Testo della sanzione:

Arresto da 6 mesi ad un anno o con l'ammenda fino a 150.000€

Testo della violazione:

Reg. CE 853/2004

Chiunque effettui attività di macellazione di animali, produzione e preparazione di carni in stabilimenti privi di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.500€ a 9.000€

Testo della violazione:

Reg. CE 853/2004

Chiunque effettui un attività in una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione privo di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€

Testo della violazione:

Reg. CE 853/2004

Chiunque effettui un attività in una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione senza aver comunicato alle autorità competenti eventuali aggiornamenti.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€

Testo della violazione:

Reg. CE 853/2004

Omessa indicazione sull'etichettatura del prodotto di origine alimentare del numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione, se pur in possesso di autorizzazione.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 3.000€ a 18.000€

Testo della violazione:

Art. 5 par 2 del Reg. CE 854/04

Immissione sul commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 3.000€ a 18.000€

Testo della violazione:

Allegato XI Reg. 1234/2007 e Art. 2 D.M. 240/08

Chiunque effettui attività di macellazione di animali, produzione e preparazione di carni in stabilimenti privi di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Art 1 comma 1 e 1bis Legge 213/97

Titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura difforme da quanto stabilito dalle leggi in vigore.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.000€ a 12.000€

Testo della violazione:

Art 12 Reg. CE 1760/2000

Mancata o scorretta applicazione dell'etichetta recante le informazioni obbligatorie per i bovini di età non superiore ai dodici mesi.

Testo della sanzione:

Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione

Testo della violazione:

Reg. 589/2008 e Reg. 1234/2007

Mancato rispetto dei requisiti richiesti per il centro di imballaggio uova richiesti dalla normativa vigente.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 300€ a 1.800€

Testo della violazione:

Reg. 589/2008 e Reg. 1234/2007

Chiunque effettui imballaggio, reimballaggio, classificazione di uova oppure attività di raccoglitore, produzione e/o commercializzazione senza autorizzazione.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 200€ a 1.200€

Testo della violazione:

Reg. 589/2008 e Reg. 1234/2007

Chiunque mescoli uova di gallina con quelle di altre specie al fine di venderle.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 200€ a 1.200€

Testo della violazione:

Art. 20, 21, 22 Reg. 589/2008

Scorretto utilizzo e conservazione (12 mesi) e/o mancato aggiornamento del registro richiesto dal medesimo regolamento.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 150€ a 900€

Testo della violazione:

Reg. 589/2008 e Reg. 1234/2007

Mancata comunicazione all'autorità competente delle variazioni tecniche, societarie, di indirizzo, cessazione attività dei centri di imballaggio.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 150€ a 900€

Testo della violazione:

Reg. 589/2008 e Reg. 1234/2007

Scorretto utilizzo della dicitura "EXTRA" sulle uova.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 750€ a 4.500€

Testo della violazione:

Art. 8, 13, 19 e 30 Reg. 589/2008

Scorretta stampigliatura delle uova destinate ai Paesi comunitari.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 200€ a 1.200€

Testo della violazione:

Reg. 589/2008

Scorretta etichettatura relativaziomente alle informazioni obbligatorie e facoltative.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 200€ a 1.200€

Testo della violazione:

Art. 15 Reg. 589/2008 e Allegato XIV Reg. 1234/2007

Scorretta stampigliatura delle uova con il codice del produttore.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Allegato III Sezione VII capitolo 1 Reg. CE 853/04

Trasporto di lotti di molluschi bivaldi vivi senza documento di accompagnamento.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Allegato III Sezione VII capitolo IX, punto 3 Reg. CE 853/04

Immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, eccetto le disposizioni relative ai pettinidi.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.000€ a 12.000€

Testo della violazione:

Allegato III Sezione VII capitolo IX, punto 3 Reg. CE 853/04

Immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi, diversi da pettinidi, da una zona mon classificata dalle autorità competenti.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 5.000€ a 30.000€

Testo della violazione:

Allegato III Sezione VII capitolo IX, punto 3 Reg. CE 853/04

Immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 200€ a 1.200€

Testo della violazione:

Art. 15 Reg. 589/2008 e Allegato XIV Reg. 1234/2007

Scorretta stampigliatura delle uova con il codice del produttore.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.000€ a 12.000€

Testo della violazione:

Art. 15 comma 1c Legge 963/1965(sostituito da art. 5 Legge n. 381/1988) vedi D.Lgs 2012 n. 4

Scorretta stampigliatura delle uova con il codice del produttore.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 4 del Regolamento (CE) n. 104/2000

Obbligo di indicare sui prodotti ittici freschi, refrigerati, congelati e surgelati, salati, affumicati, essiccati, ecc; le indicazioni previste dall’Art. 4 del Regolamento (CE) n. 104/2000, (denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione (pesca o allevamento) e la zona di cattura).

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€

Testo della violazione:

Art. 4 Reg. 852/04

L'utilizzatore (OSA) operante ai sensi del Reg. 852/04 e 853/04 non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui Allegato II del Reg. 852/04: capitolo V (Requisiti applicabili alle attrezzature) e capitolo X (Requisiti appliccabili al confezionamento e imballaggio di prodotti alimentari).

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Art. 5 Reg. 852/04 (Analisi dei pericoli e punti critici di controllo)

Mancata predisposizione di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Art. 5 comma 1 Reg. 852/04

Mancata applicazione e/o applicazione scorretta dei sistemi e/0 procedure predisposte ai sensi dei D.Lgs 193/07 commi 4,5,6.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 15.494€ a 92.962€

Testo della violazione:

Art. 2 D.P.R. 777/82 modificato da art. 1 D.Lgs. 108/92

Produzione, detenzione e vendita di MOCA pericolose per la salute umana o che alterino gli alimenti e le proprietà organolettiche degli alimenti.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 7.747€ a 46.481€

Testo della violazione:

Art. 2 D.P.R. 777/82 modificato da art. 1 D.Lgs. 108/92

Produzione, detenzione e vendita di MOCA pericolose per la salute umana o che alterino gli alimenti e le proprietà organolettiche degli alimenti.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 15.494€ a 92.962€

Testo della violazione:

Art. 2bis D.P.R. 777/92 modificato da art. 2 D.Lgs. 108/92

Produzione, detenzione e vendita di materiali ed oggetti che vadano a contatto con gli alimenti (compresa l'acqua) che possano contenere piombo, stagno, strati vetrificati, verniciati, smaltati con determinate quantità.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 7.747€ a 46.481€

Testo della violazione:

Art. 3 D.P.R. 777/82 modificato da art. 3 D.Lgs. 108/92

Produzione di MOCA in difformità dei decreti ministeriali con i quali si disciplinano i componenti consentiti nella produzione, i requisiti di purezza, limitazioni tolleranze e condizioni d'impiego.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.549€ a 7.747€

Testo della violazione:

Art. 4 D.P.R. 777/82 modificato da art. 4 D.Lgs. 108/92

Mancanza di etichettatura o correttezza della stessa; mancanza della dichiarazione di conformità.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.582€ a 7.747€

Testo della violazione:

Art. 5bis D.P.R. 777/82 modificato da Art. 5 D.Lgs. 108/92

Utilizzatore MOCA privo di dichiarazione di conformità del produttore e rintracciabilità a monte o senza accertamento all'idoneità tecnoclogica alla destinazione d'uso.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 2.582€

Testo della violazione:

Art. 6 D.P.R. 777/82 modificato da Art. 5 D.Lgs. 108/92

Mancata comunicazione all'autorità competenti della produzione di MOCA destinati all'esportazioni con caratteristiche difformi da quelle indicate nella normativa di riferimento.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 3.500€ a 18.000€

Testo della violazione:

Art. 2 D.Lgs. 109/92

Etichettatura "ingannevole" che non rispetta i requisiti definiti dall'articolo in questione.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.600€ a 9.500€

Testo della violazione:

Art. 3 D.Lgs. 109/92

Non rispetto delle indicazioni richieste per i prodotti preconfezionati.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 4 D.Lgs. 109/92

Riferimenti alla denominazione di vendita del prodotto.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 5 D.Lgs. 109/92

Ingredienti.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 2.582€

Testo della violazione:

Art. 6 D.Lgs. 109/92

Designazione degli aromi.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 8 D.Lgs. 109/92

Ingrediente caratterizzante evidenziato.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 9 D.Lgs. 109/92

Quantità.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 10 D.Lgs. 109/92

Termine minimo di conservazione.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.600€ a 9.500€

Testo della violazione:

Art. 10bis D.Lgs. 109/92

Data di scadenza.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 11 D.Lgs. 109/92

Sede dello stabilimento.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 12 D.Lgs. 109/92

Titolo alcolometrico.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 13 D.Lgs. 109/92

Lotto.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.600€ a 9.500€

Testo della violazione:

Art. 14 D.Lgs. 109/92

Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti confezionati.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 15 D.Lgs. 109/92

Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 16 D.Lgs. 109/92

Vendita dei prodotti sfusi.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 17 D.Lgs. 109/92

Prodotti non destinati al consumatore.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 10.000€ a 70.000€

Testo della violazione:

Art. 11 par. 1 comma a Reg. 1069/2009

Mancato rispetto del divieto all'uso dei sottoprodotti derivati da animali con proteine animali trasformate.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 10.000€ a 70.000€

Testo della violazione:

Art. 11 par. 1 comma d Reg. 1069/2009

Mancato rispetto del divieto all'uso dei sottoprodotti derivati da pesci d'allevamento con proteine animali trasformate.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 600€ a 3.500€

Testo della violazione:

Art. 17 D.Lgs. 109/92

Prodotti non destinati al consumatore.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 6.000€ a 45.000€

Testo della violazione:

Art. 11 par. 1 comma b Reg. 1069/2009

Mancato rispetto del divieto all'uso dei sottoprodotti derivati da animali diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di ristorazione (…).

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 6.000€ a 45.000€

Testo della violazione:

Art. 11 par. 1 comma c Reg. 1069/2009

Mancato rispetto del divieto all'uso dei sottoprodotti derivati da animali d'allevamento con piante erbacee provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici, ammendanti, senza rispettare periodo d'attesa.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 10.000€ a 70.000€

Testo della violazione:

Art. 12 par. 1 Reg. 1069/2009

Scorretto smaltimento ed uso dei materiali di Categoria 1.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 5.000€ a 50.000€

Testo della violazione:

Art. 13 par. 1 Reg. 1069/2009

Scorretto smaltimento ed uso dei materiali di Categoria 2.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 3.000€ a 30.000€

Testo della violazione:

Art. 14 par. 1 Reg. 1069/2009

Scorretto smaltimento ed uso dei materiali di Categoria 3.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 2.000€ a 36.000€

Testo della violazione:

Art. 21 par. 1 Reg. 1069/2009 e Allegato VIII Capo I e II Reg. 142/2011

Scorretta raccolta ed identificazione della categoria e relativo trasporto.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 3.000€ a 40.000€

Testo della violazione:

Art. 21 par. 2 e 3 Reg. 1069/2009 e Allegato VIII Capo III Reg. 142/2001

Assenza del documento di accompagnamento durante il trasporto o da certificato sanitario. Scorretto contenuto dei documenti di accompagnamento.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 1.000€ a 36.000€

Testo della violazione:

Art. 21 par. 4 Reg. 1069/2009

Modalità di smatilmento dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 3.000€ a 40.000€

Testo della violazione:

Art. 22 par. 1 Reg. 1069/2009 e Allegato VIII capo IV Reg. 142/2011

Assenza del registro delle partite e/o documenti commerciali per garantire la rintracciabilità dei rifiuti.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 3.000€ a 40.000€

Testo della violazione:

Art. 22 par. 1 Reg. 1069/2009

Non viene garantita la rintraccibilità dei sottoprodotti di origine animale.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 3.000€ a 40.000€

Testo della violazione:

Allegato VIII capo V Reg. 142/2011

Non rispetto degli obllighi di marcatura.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 5.000€ a 30.000€

Testo della violazione:

Art. 23 Reg. 1069/2009

Mancanza di autorizzazione (oppure sospesa o revocata) per tutti gli stabilimento e/o impianti che trattano sottoprodotti di origine animale.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 5.000€ a 30.000€

Testo della violazione:

Art. 23 par. 2 Reg. 1069/2009

Assenza del documento di accompagnamento durante il trasporto o da certificato sanitario. Scorretto contenuto dei documenti di accompagnamento.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 10.000€ a 70.000€

Testo della violazione:

Art. 24 par. 1 Reg. 1069/2009 e Art. 18 e 19 Reg. 142/2011

Esercizio dell'attività in mancanza di riconoscimento degli impianti.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 10.000€ a 70.000€

Testo della violazione:

Allegato IV capo I Sezione I Reg. 142/2011

Svolgimento dell'attività senza rispettare le condizioni generali dettate dalla normativa.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 3.000€ a 30.000€

Testo della violazione:

Allegato IV capo I Sezione II Reg. 142/2011

Mancato e/o scorretto trattamento delle acque reflue.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 5.000€ a 50.000€

Testo della violazione:

Allegato IV capo I Sezione III Reg. 142/2011

Mancato e/o scorretto trattamento per la trasformazione dei materiali di categoria 1 e 2.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 3.000€ a 30.000€

Testo della violazione:

Allegato IV capo I Sezione IV Reg. 142/2011

Mancato e/o scorretto trattamento per la trasformazione dei materiali di categoria 3.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 5.000€ a 50.000€

Testo della violazione:

Allegato V capo I Sezione I e II Reg. 142/2011

Mancato e/o scorretto rispetto delle prescrizioni relative al biogas e compostaggio dettate dal riferimento normativo.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 3.000€ a 30.000€

Testo della violazione:

Allegato V capo II Reg. 142/2011

Mancato e/o scorretto rispetto delle prescrizioni relative al biogas e compostaggio dettate dal riferimento normativo.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 5.000€ a 50.000€

Testo della violazione:

Allegato V capo III Sezione I Reg. 142/2011

Mancato e/o scorretto rispetto delle prescrizioni relative al biogas e compostaggio dettate dal riferimento normativo relativo ai parametri standard applicabili per la trasformazione.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 2.000€ a 20.000€

Testo della violazione:

Allegato V capo III Sezione III Reg. 142/2011

Mancato e/o scorretto rispetto delle prescrizioni relative al biogas e compostaggio dettate dal riferimento normativo.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 5.000€ a 50.000€

Testo della violazione:

Art. 25 par. 1 Reg. 1069/2009 e Allegato IV capo II, III e IV Reg 142/2011

Mancato rispetto delle prescizioni generali in materia di igiene degli stabilimenti/impianti.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 5.000€ a 50.000€

Testo della violazione:

Art. 26 par. 1 Reg. 1069/2009

Mancato rispetto delle prescizioni generali in materia di manipolazione di sottoprodotti di origine animale.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 2.000€ a 20.000€

Testo della violazione:

Art. 28 Reg. 1069/2009

Mancata istituzione, attuazione e mantenimento di sistemi di controllo interni.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 5.000€ a 30.000€

Testo della violazione:

Art. 28 Reg. 1069/2009

Impedimento da parte di un operatore che un prodotto non conforme lasci lo stabilimento.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 3.000€ a 30.000€

Testo della violazione:

Art. 29 par. 2 Reg. 1069/2009

Mancata predisposizione di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 2.000€ a 20.000€

Testo della violazione:

Art. 29 par. 2 comma 1 e 3 Reg. 1069/2009

Mancato adempimento delle prescizioni nei tempi previsti dall'autorità competente.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 10.000€ a 70.000€

Testo della violazione:

Art. 31 Reg. 1069/2009 e Allegato X Reg. 142/2011

Immissione sul mercato sottoprodotti di origine animale senza rispettare le prescizioni stabilite per legge.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 4.000€ a 40.000€

Testo della violazione:

Art. 32 Reg. 1069/2009 e Allegato XI Reg. 142/2011

Immissione sul mercato e utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti senza rispetto delle prescizioni stabilite per legge.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 4.000€ a 40.000€

Testo della violazione:

Art. 35 Reg. 1069/2009

Mancato rispetto delle prescrizioni di immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 4.000€ a 40.000€

Testo della violazione:

Art. 36 Reg. 1069/2009

Mancato rispetto delle prescrizioni di immissione sul mercato di prodotti derivati.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 10.000€ a 70.000€

Testo della violazione:

Art. 24 par. 1 Reg. 142/2011

Utilizzo di materiale di categoria 1 per produrre alimenti per animali da compagnia.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 10.000€ a 70.000€

Testo della violazione:

Art. 24 par. 2 e All. X capo II Reg. 142/2011

Immissione sul mercato di un sottoprodotto di origine animale e derivato senza rispettare le prescrizioni stabilite per legge.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 4.000€ a 40.000€

Testo della violazione:

Art. 24 par. 3 e 4 e All. XIII capo II Reg. 142/2011

Mancato rispetto delle prescrizioni stabilite per legge.

Testo della sanzione:

Stabilite da D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 80 (Organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi)

Testo della violazione:

Art. 41 par. 1 e 3 e art. 42 Reg. 1069/2009 e All. XIV capo I e II e All. XV Reg. 142/2011

Mancato rispetto delle prescrizioni per l'importazione e/o il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e/o prive di certificati sanitari.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 10.000€ a 70.000€

Testo della violazione:

Art. 26 Reg. 142/2011

Immissione sul mercato, importazione ed esportazione di taluni materiali di categoria 1 senza certificazione sanitaria.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 3.000€ a 30.000€

Testo della violazione:

Art. 25 par I Reg. 142/2011

Transito o importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici prodotti derivati e sottoprodotti senza autorizzazione e/o in modo difforme stabilito per legge.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 3.000€ a 30.000€

Testo della violazione:

All. I Decisione 2009/821/CE

Mancata presentazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici prodotti derivati e sottoprodotti ad un posto d'ispezione frontaliero.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 1.000€ a 10.000€

Testo della violazione:

All. XIV capo III sez. I Reg. 142/2011

Mancato rispetto da parte degli operatori delle prescizioni stabilite per legge sui campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 2.000€ a 20.000€

Testo della violazione:

All. XIV capo III sez. II punti 2 e 3 Reg. 142/2011

Mancato rispetto da parte degli operatori che trattano campioni commerciali delle prescizioni stabilite per legge.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 2.000€ a 20.000€

Testo della violazione:

All. XIV capo III sez. III Reg. 142/2011

Mancato rispetto da parte degli operatori che trattano articoli da esposizione senza rispettare le prescizioni stabilite sull'imballaggio, trattamento e smaltimento.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 10.000€ a 70.000€

Testo della violazione:

Art 43 par. 1 Reg. 1069/2009

Esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinandoli ad incenerimento o discarica.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 10.000€ a 70.000€

Testo della violazione:

Art 43 par. 2 Reg. 1069/2009

Esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in Paesi terzi non membri dell'OCSE per uso in impianti per la fabbricazione di biogas e compost.

Testo della sanzione:

"Sanzione amministrativa da 129,11€ a 774,68€

Testo della violazione:

Art. 42 comma 1 D.P.R. 327/80

Personale addetto alla produzione, preparazione (...) di sostanze alimentari sprovvisto di idonee sopravesti di colore chiaro nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 129,11€ a 774,68€

Testo della violazione:

Art. 42 comma 3 D.P.R. 327/80

Personale addetto alla produzione, preparazione (...) di sostanze alimentari munito di vestiario non mantenuto pulito.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 129,11€ a 774,68€

Testo della violazione:

Art. 42 comma 3 D.P.R. 327/80

Personale addetto alla produzione, preparazione (...) di sostanze alimentari che non svolge il proprio lavoro in modo igienicamente corretto.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004

Assenza di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP , comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. CE 2073/05 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Art. 5 comma 1 Reg. 852/04

La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure HACCP.

Testo della sanzione:

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€

Testo della violazione:

All. II Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004

Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene definiti da Regolamenti.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000 € a 6.000 €

Testo della violazione:

Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004

Assenza di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. CE 2073/05 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Art. 6 comma 7 del D. Lgs 193/2007

Non rispetto dei termini di tempo entro si deve ottemperare le prescrizioni effettuate dall'autorità competente.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

art. 5 comma 1 Reg. 852/04

La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure HACCP.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 10.329€ a 61.974€

Testo della violazione:

Art. 4 comma 2 D.Lgs 31/2001

Fornitura d'acqua destinata al consumo umano contenente microgranismi o parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana etc.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 5.164€ a 30.987€

Testo della violazione:

Art. 5 comma 2 D. Lgs 31/2001

Non rispetto da parte del gestore, titolare e/ gestore dell'edificio o della struttura degli obblighi sanciti per legge e che quindi i parametri dell'acqua siano conformi ai valori fissati nell'All. I della medesima legge.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 5.164€ a 30.987€

Testo della violazione:

Art. 4 comma 2 D.Lgs 31/2001

Utilizzo dell'acqua in imprese alimentari che risulta conforme al punto di consegna ma non lo è nel punto di fuoriuscvita dal rubinetto.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 258€ a 1.549€

Testo della violazione:

Art. 5 comma 3 e art 10 comma 1 e 2 D.Lgs 31/2001

Inosservanza delle prescrizioni definite per legge per edifici e strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 5.165€ a 30.987€

Testo della violazione:

Art. 5 comma 3 e art 10 comma 1 e 2 D.Lgs 31/2001

Inosservanza delle prescrizioni definite per legge per edifici e strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Art. 5 comma 3 e art 10 comma 1 e 2 D.Lgs 31/2001

Inosservanza delle prescrizioni definite per legge per l'acqua destinata al consumo umano.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Art. 5 comma 3 e art 10 comma 1 e 2 D.Lgs 31/2001

Inosservanza delle prescrizioni definite per legge per l'acqua destinata al consumo umano.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 5.165€ a 30.987€

Testo della violazione:

Art. 7 comma 4 D.Lgs 31/2001

Mancata conservazione dei controlli sulle acque per i 5 anni successivi.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 10.329€ a 61.974€

Testo della violazione:

Art. 9 D.Lgs 31/2001

Violazione sulle garanzie di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 10.329€ a 61.974€

Testo della violazione:

Art. 11 comma 1 lett. f), g), h), i) ed l) D.Lgs 31/2001

Mancata adozione per assicurare le norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque; per l'installazione di impianti di acquedotto; per il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglia o in contenitori, nonchè per equipaggiamenti di emergenza etc.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 20.658€ a 51.646€

Testo della violazione:

Art. 13 D.Lgs 105/92 s.m.i.

Chiunque confezioni o metta in vendita un’acqua minerale naturale senza l’autorizzazione ovvero importi un’acqua minerale naturale in violazione delle norme previste in materia di importazione da un Paese terzo etc.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 15.494€ a 46.481€

Testo della violazione:

Art. 5, 7 e 16 D.Lgs 105/92 s.m.i.

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, sottoponga l’acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle consentite, ovvero produca, ponga in vendita o importi acque in violazione di quanto previsto in materia di acque potabili condizionate.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 15.494€ a 46.481€

Testo della violazione:

Art. 11 D.Lgs 105/92 s.m.i.

Chiunque metta in vendita un’acqua minerale naturale con etichette non conformi alla normativa.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.582€ a 15.494€

Testo della violazione:

D.Lgs 105/92 s.m.i.

Chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel decreto.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.582€ a 15.493€ (oblazione 5.164€); in caso di particolare gravità o recidiva (aver commesso la stessa violazione per 2 volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta) di queste violazioni, Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.

Testo della violazione:

Art. 5 D.Lgs. 114/98

Chiunque eserciti l'attività in mancanza dei requisiti morali e professionali richiesti.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.582€ a 15.493€ (oblazione 5.164€); in caso di particolare gravità o recidiva (aver commesso la stessa violazione per 2 volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta) di queste violazioni, Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.

Testo della violazione:

Art. 7 D.Lgs. 114/98

Esercizi di vicinato: omessa comunicazione al comune; inizio dell'attività prima dei 30 giorni; superamento dei limiti per la superficie di vendita.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.582€ a 15.493€ (oblazione 5.164€); in caso di particolare gravità o recidiva (aver commesso la stessa violazione per 2 volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta) di queste violazioni, Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.

Testo della violazione:

Art. 8 D.Lgs. 114/98

Medie strutture di vendita: apertura, ampliamento e trasferimento senza autorizzazione.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.582€ a 15.493€ (oblazione 5.164€); in caso di particolare gravità o recidiva (aver commesso la stessa violazione per 2 volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta) di queste violazioni, Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.

Testo della violazione:

Art. 9 D.Lgs. 114/98

Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento e trasferimento senza autorizzazione.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.582€ a 15.493€ (oblazione 5.164€); in caso di particolare gravità o recidiva (aver commesso la stessa violazione per 2 volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta) di queste violazioni, Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.

Testo della violazione:

Art. 16 D.Lgs. 114/98

Spacci interni: vendita a soggetti non aventi titolo ad entrarvi; omesssa comunicazione al comune; apertura prima dei 30 gg; vendita in locali aperti al pubblico.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.582€ a 15.493€ (oblazione 5.164€); in caso di particolare gravità o recidiva (aver commesso la stessa violazione per 2 volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta) di queste violazioni, Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.

Testo della violazione:

Art. 18 D.Lgs. 114/98

Vendita per corrispondenza e simili: omessa comunicazione al comune; inizio dell'attività prima dei 30gg; invio di campioni con spese a carico del consumatore o invio di prodotti senza sua richiesta; effettuazione di vendita all'asta tramite televisione o altro mezzo di comunicazione.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.582€ a 15.493€ (oblazione 5.164€); in caso di particolare gravità o recidiva (aver commesso la stessa violazione per 2 volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta) di queste violazioni, Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.

Testo della violazione:

Art. 19 D.Lgs. 114/98

Vendita presso il domicilio del consumatore: omessa comunicazione al comune; inizio dell'attività prima dei 30 gg; omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'elenco degli incaricati; omesso rilascio o esposizione del cartellino di riconoscimento; omesso possesso dei requisiti morali degli incaricati.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516 € a 3.098 € (oblazione 1.032)

Testo della violazione:

Art. 11 D.Lgs. 114/98

Orari: mancato rispetto dell'orario di apertura e chiusura; omessa informazione al pubblico dell'orario; mancata chiusura festiva o infrasettimanale.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516 € a 3.098 € (oblazione 1.032)

Testo della violazione:

Art. 14 D.Lgs. 114/98

Prezzi: omessa indicazione; indicazione non chiara o ben leggibile.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516 € a 3.098 € (oblazione 1.032)

Testo della violazione:

Art. 15 D.Lgs. 114/98

Vendite straordinarie: omessa comunicazione al comune; omessa indicazione della percentuale di sconto rispetto al prezzo normale; vendita effettuata in periodo non consentito.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516 € a 3.098 € (oblazione 1.032)

Testo della violazione:

Art. 26 D.Lgs. 114/98

Subingresso e cessazione: omessa comunicazione al Comune del trasferimento o proprietà della cessazione di attività.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.582€ a 15.493€ (P.M.R.: 5.164€ entro 60 gg.) e sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature (ai sensi della legge 689/81 art. 13 e 20) ai fini della confisca.

Testo della violazione:

Art. 28 comma 3 D.Lgs. 114/98

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.582€ a 15.493€ (P.M.R.: 5.164€ entro 60 gg.)

Testo della violazione:

Art. 28 comma 3 D.Lgs. 114/98

Mancanza sull'autorizzazione dell'annotazione dell'abilitazione alla somministrazione.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ (P.M.R.: 1.032€ entro 60 gg.) e sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature (ai sensi della legge 689/81 art. 20) ai fini della confisca.

Testo della violazione:

Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98

Chiunque eserciti l'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante, in spazi nei quali non è consentita la sosta o la fermata in violazione del codice della strada e del rif. Normativo.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ (P.M.R.: 1.032€ entro 60 gg.) e sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature (ai sensi della legge 689/81 art. 20) ai fini della confisca.

Testo della violazione:

Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98

Chiunque eserciti l'attività di vendita e /o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante, in zona interdetta al commercio in quanto vietata ai sensi del R.P.U. (Regolamento Polizia Urbana del territorio).

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ (P.M.R.: 1.032€ entro 60 gg.) e sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature (ai sensi della legge 689/81 art. 20) ai fini della confisca.

Testo della violazione:

Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98

Chiunque eserciti l'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante di prodotti alimentari, senza rispettare i limiti posti per motivi igienico-sanitari (es. prodotti deperibili non coperti e fuori dalle attrezzature refrigeranti, attività di vendita prodotti ittici senza allacciamento idrico, vendita di prodotti alimentari di immediata manducazione in prossimità di fonti di polverosità, etc.).

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ (P.M.R.: 1.032€ entro 60 gg.) e sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature (ai sensi della legge 689/81 art. 20) ai fini della confisca.

Testo della violazione:

Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98

Chiunque eserciti l'attività di vendita e /o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante di prodotti alimentari, a mezzo di veicolo, banco, senza rispettare le distanze ed i limiti di sosta (distanza dai servizi igienici non inferiore a 100 m e dai depositi tifiuti non inferiore a 200 m).

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ (P.M.R.: 1.032€ entro 60 gg.) e sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature (ai sensi della legge 689/81 art. 20) ai fini della confisca.

Testo della violazione:

Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98

Chiunque eserciti l'attività di vendita e /o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante di prodotti alimentari, in una zona circostante cimiteri, ospedale, luogo di cura, scuole materne elementari e medie, chiese ed altri luoghi di culto ad una distanza inferiore a 300 m dal perimetro della struttura medesima.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ (P.M.R.: 1.032€ entro 60 gg.) e sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature (ai sensi della legge 689/81 art. 20) ai fini della confisca.

Testo della violazione:

Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98

Chiunque eserciti l'attività di vendita e /o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante, in zona consentita, ma superando un'ora di permanenza nel medesimo punto; ovvero si spostava meno di 500 m dal punto di vendita precedente.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ (P.M.R.: 1.032€ entro 60 gg.) e sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature (ai sensi della legge 689/81 art. 20) ai fini della confisca.

Testo della violazione:

Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98

Chiunque eserciti l'attività di vendita e /o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante, in zona consentita, ma superando un'ora di permanenza nel medesimo punto; ovvero si spostava meno di 500 m dal punto di vendita precedente.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ (P.M.R.: 1.032€ entro 60 gg.) e sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature (ai sensi della legge 689/81 art. 20) ai fini della confisca.

Testo della violazione:

Art. 28 comma 15 e 16 D.Lgs. 114/98

Chiunque eserciti l'attività di vendita e /o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante, in area vietata in quanto soggetta a problemi di viabilità e di scarsità di parcheggi.

Testo della sanzione:

Revoca dell'autorizzazione

Testo della violazione:

D.Lgs. 114/98

Se, il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo casi di provata necesità; decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per un periodo superiore complessivamente a quattro mesi, nell'anno solare, salvo che l'assenza sia dovuta a malattia, gravidanza o servizio militare; il titolare non è più in possesso dei requisiti morali.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 154€ a 1032€

Testo della violazione:

Legge 5/8/1981 n. 441

Vendita a peso netto: la vendita al minuto deve essere effettuata al netto della tara e con bilance che consentono la visualizzazione diretta ed immediata del peso. Le bilance per i negozi di generi alimentari devono essere munite di un sistema per annullare la tara. Per il commercio all'ingrosso, la merce va venduta a peso netto, gli imballaggi devono riportare impresso il peso.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ (P.M.R.: 1.032€ entro 60 gg.).

Testo della violazione:

Art. 3 Legge 287/91

Autorizzazione per l'esercizio: Apertura di un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione comunale o con l'autorizzazioone revocata o sospesa o in assenbza dei requisiti soggetivi, morali e professionali.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 250€ a 1.000€ (P.M.R. 333,33; Se il fatto è commesso più di una volta da 500 € a 2.000 € con sospensione dell'attività per 3 mesi; se dal fatto deriva ubriachezza, la pena è aumentata).

Testo della violazione:

Art. 14 ter comma 1 Legge 125/2001

Divieto di vendita di bevande alcoliche (anche mediante distributori automatici) ai minori di 18 anni e obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne nel caso in cui la maggiore età sia manifesta.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 2.582€ (oppure pena di permanenza domiciliare da 15 a 45 gg. O pena del lavoro di pubblica utilità da 20 gg. A 6 mesi; se il fatto è commesso più di una volta da 1.000 € a 25.000 € e la sospensione dell'attività per 3 mesi).

Testo della violazione:

C.P. 689 comma 1

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore di 16 anni, o a persona che appaia affetta da malattia di mente.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 2.582€ (oppure pena di permanenza domiciliare da 15 a 45 gg. O pena del lavoro di pubblica utilità da 20 gg. A 6 mesi; se il fatto è commesso più di una volta da 1.000€ a 25.000€ e la sospensione dell'attività per 3 mesi) .

Testo della violazione:

C.P. 689 comma 2

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore di 16 anni, per mezzo di distributori automatici (che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici).

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 5.000€ a 20.000€ (se vi sono state 2 violazioni distinte nel corso del biennio viene sospesa l'autorizzazione o licenza per un periodo da 7 a 30 gg.).

Testo della violazione:

Art. 54 Riforma Codice della Strada 2010

Divieto di somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 03.00 alle 06.00 per pubblici esercizi, circoli privati e spazi e aree pubbliche.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 5.000€ a 30.000€ (confisca della merce e delle attrezzature utilizzate).

Testo della violazione:

Art. 14 bis Legge 125/01

Divieto di somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24.00 alle 07.00 con distributori automatici.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 5.000 € a 20.000 € (se vi sono state 2 violazioni distinte nel corso del biennio viene sospesa l'autorizzazione o licenza per un periodo da 7 a 30 gg.).

Testo della violazione:

Legge 125/01

Divieto di vendita alcolici e superalcolici dalle 24.00 alle 06.00 per esercizi di vicinato.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.500€ a 7.000€ per vendita superalcolici e sanzione amministrativa da 3.500€ a 10.500€ per somministrazione di alcolici e superalcolici

Testo della violazione:

Sanzione Art. 14 bis Legge 125/01 Allegato 7 e Codice della strada 2010 art. 53

Divieto di somministrazione superalcolici, divieto di vendita per asporto superalcolici dalle 22.00 alle 06.00 su aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo (superstrade).

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 300€ a 1.200€

Testo della violazione:

Sanzione Art. 14 bis Legge 125/01 Allegato 8

I titolari e i gestori di pubblici esercizi che proseguono la propria attività oltre le h 24.00 , devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ (P.M.R.: 1.032 € entro 60 gg.).

Testo della violazione:

Sanzione Art. 5 Legge 287/91

Chiunque somministri bevande con un contenuto alcolico superiore al 21% del volume in un esercizio operante nell'ambito di impianti sportivi, fiere e nel corso di manifestazioni sportive, etc.

Elenco articoli per sanzione:

Principi comuni - Igiene degli alimenti

Art. 439 Libro II Titolo IV Capo II C.P. Art. 440 Libro II Titolo IV Capo II C.P. Art. 442 Libro II Titolo IV Capo II C.P. Art. 444 Libro II Titolo IV Capo II C.P. Art. 515 Libro II Titolo VIII Capo II C.P. Art. 516 Libro II Titolo VIII Capo II C.P. Art. 517 Libro II Titolo VIII Capo II C.P. Art. 517-quater Libro II Titolo VIII Capo II C.P. Art. 6 comma 5 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 6 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 7 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 8 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 Legge n. 283 del 30 aprile 1962

La rintracciabilità alimentare

Art. 2 D.Lgs. 190/2006 Art. 3 comma 1 D.Lgs. 190/2006 Art. 3 comma 2 D.Lgs. 190/2006 Art. 3 comma 3 D.Lgs. 190/2006 Art. 4 D.Lgs. 190/2006 Art. 5 D.Lgs. 190/2006 Art. 6 D.Lgs. 190/2006

Alimenti di origine animale: Carni

Art. 6 comma 1 del D.Lgs. 193/07 Art. 6 comma 3 del D.Lgs. 193/07 a Art. 6 comma 3 del D.Lgs. 193/07 b Art. 6 comma 9 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 10 del D.Lgs 193/2007 Art. 16 comma 1b Legge 88/2009 a Art. 16 comma 1b Legge 88/2009 b Art. 16 comma 1c Legge 88/2009

Alimenti di origine animale: uova

Art. 37 comma 1 Legge 88/2009 Art. 37 comma 2a Legge 88/2009 Art. 37 comma 2b Legge 88/2009 Art. 37 comma 2c Legge 88/2009 Art. 37 comma 2d Legge 88/2009 Art. 37 comma 2e Legge 88/2009 Art. 37 comma 2f Legge 88/2009 Art. 37 comma 2g Legge 88/2009 Art. 37 comma 2h Legge 88/2009

Alimenti di origine animale: prodotti ittici

Art. 6 comma 11 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 12 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 13 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 14 del D.Lgs 193/2007 Art. 16 Reg. 1967/2006 Art. 18 comma 3 del D.Lgs 109/1992

Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti(M.O.C.A.)

Art. 6 comma 5 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 6 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 8 del D.Lgs 193/2007 Art. 2 comma 1a D.P.R. 777/92(ai sensi del art. 2 D.Lgs. 507/99) Art. 2 comma 1b D.P.R. 777/92(ai sensi del art. 2 D.Lgs. 507/99) Art. 2bis D.P.R. 777/92(ai sensi del art. 2 D.Lgs. 507/99) Art. 3 D.P.R. 777/92(ai sensi del art. 2 D.Lgs. 507/99) Art. 4 D.P.R. 777/92(ai sensi del art. 4 comma 9 D.Lgs. 108/92) Art. 5bis D.P.R. 777/82 modificato da art. 5 comma 3 D.Lgs. 108/92 Art. 6 D.P.R. 777/82 modificato da art. 5 D.Lgs. 108/92

Etichettatura alimentare

Art. 18 comma 1 D.Lgs. 109/92 Art. 18 comma 2 D.Lgs. 109/92 a Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 a Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 b Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 c Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 d Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 e Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 f Art. 18 comma 2 D.Lgs. 109/92 b Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 g Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 h Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 i Art. 18 comma 2 D.Lgs. 109/92 c Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 l Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 m Art. 18 comma 3 D.Lgs. 109/92 n

Gestione di rifiuti - Sottoprodotti di origine animale

Art. 3 comma 1 D.Lgs. 186/2012 a Art. 3 comma 1 D.Lgs. 186/2012 b Art. 3 comma 2 D.Lgs. 186/2012 a Art. 3 comma 2 D.Lgs. 186/2012 b Art. 3 comma 3 D.Lgs. 186/2012 Art. 3 comma 4 D.Lgs. 186/2012 Art. 3 comma 5 D.Lgs. 186/2012 Art. 4 comma 1 D.Lgs. 186/2012 Art. 4 comma 2 D.Lgs. 186/2012 Art. 4 comma 3 D.Lgs. 186/2012 Art. 4 comma 4 D.Lgs. 186/2012 Art. 4 comma 5 D.Lgs. 186/2012 Art. 4 comma 6 D.Lgs. 186/2012 Art. 5 comma 1 D.Lgs. 186/2012 Art. 5 comma 2 D.Lgs. 186/2012 Art. 6 comma 1 D.Lgs. 186/2012 Art. 7 comma 1 D.Lgs. 186/2012 Art. 7 comma 2 D.Lgs. 186/2012 Art. 7 comma 3 D.Lgs. 186/2012 Art. 7 comma 4 D.Lgs. 186/2012 Art. 7 comma 5 D.Lgs. 186/2012 Art. 7 comma 6 D.Lgs. 186/2012 Art. 7 comma 7 D.Lgs. 186/2012 Art. 7 comma 8 D.Lgs. 186/2012 Art. 8 comma 1 D.Lgs. 186/2012 a Art. 8 comma 1 D.Lgs. 186/2012 b Art. 9 comma 1 D.Lgs. 186/2012 Art. 9 comma 2 D.Lgs. 186/2012 Art. 9 comma 3 D.Lgs. 186/2012 Art. 9 comma 5 D.Lgs. 186/2012 Art. 10 comma 1 D.Lgs. 186/2012 Art. 11 comma 1 D.Lgs. 186/2012 Art. 12 comma 1 D.Lgs. 186/2012 Art. 12 comma 2 D.Lgs. 186/2012 Art. 12 comma 3 D.Lgs. 186/2012 Art. 12 comma 4 D.Lgs. 186/2012 Art. 12 comma 5 D.Lgs. 186/2012 Art. 13 comma 5 D.Lgs. 186/2012 Art. 14 comma 1 D.Lgs. 186/2012 Art. 14 comma 2 D.Lgs. 186/2012 Art. 14 comma 3 D.Lgs. 186/2012 Art. 14 comma 4 D.Lgs. 186/2012 Art. 14 comma 5 D.Lgs. 186/2012 Art. 14 comma 6 D.Lgs. 186/2012 Art. 15 comma 1 D.Lgs. 186/2012 Art. 15 comma 2 D.Lgs. 186/2012

Igiene ed abbigliamento personale

Art. 17 Legge 283/1962 a Art. 17 Legge 283/1962 b Art. 17 Legge 283/1962 c

Controlli analitici: analisi microbiologiche

Art. 6 comma 6 del D. Lgs 193/2007 Art. 6 comma 8 del D. Lgs 193/2007

Controlli analitici: potabilità dell'acqua

Art. 6 comma 5 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 6 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 7 del D.Lgs 193/2007 Art. 6 comma 8 del D.Lgs 193/2007 Art. 19 comma 1 D.Lgs 31/2001 s.m.i. Art. 19 comma 2 D.Lgs 31/2001 s.m.i Art. 19 comma 3 D.Lgs 31/2001 s.m.i Art. 19 comma 4a D.Lgs 31/2001 s.m.i Art. 19 comma 4b D.Lgs 31/2002 s.m.i a Art. 19 comma 4b D.Lgs 31/2002 s.m.i b Art. 19 comma 4b D.Lgs 31/2002 s.m.i c Art. 19 comma 5 D.Lgs 31/2002 s.m.i a Art. 19 comma 5 D.Lgs 31/2002 s.m.i b

Acque minerali

Art. 18 comma 1a D.Lgs 105/92 s.m.i. Art. 18 comma 1b D.Lgs 105/92 s.m.i. Art. 18 comma 1c D.Lgs 105/92 s.m.i. Art. 18 comma 1d D.Lgs 105/92 s.m.i.

Somministrazione alimenti e bevande

Art. 22 comma 1 D.Lgs. 114/98 a Art. 22 comma 1 D.Lgs. 114/98 b Art. 22 comma 1 D.Lgs. 114/98 c Art. 22 comma 1 D.Lgs. 114/98 d Art. 22 comma 1 D.Lgs. 114/98 e Art. 22 comma 1 D.Lgs. 114/98 f Art. 22 comma 1 D.Lgs. 114/98 g Art. 22 comma 3 D.Lgs. 114/98 a Art. 22 comma 3 D.Lgs. 114/98 b Art. 22 comma 3 D.Lgs. 114/98 c Art. 22 comma 3 D.Lgs. 114/98 d Art. 29 comma 1 D.Lgs. 114/98 a Art. 29 comma 1 D.Lgs. 114/98 b Art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98 a Art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98 b Art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98 c Art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98 d Art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98 e Art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98 f Art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98 g Art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98 h Art. 22 comma 4 D.Lgs. 114/98 Legge 5/8/1981 n. 441 Art. 10 Legge 287/91

Somministrazione bevande alcoliche

Art. 14 ter Legge 125/2001 C.P. 689 comma 1 C.P. 689 comma 2 Art. 54 Riforma Codice della Strada 2010 art. 14 bis Legge 125/01 Legge 125/01 art. 14 bis Legge 125/01 Allegato 7 e Codice della strada 2010 art. 53 art. 14 bis Legge 125/01 Allegato 8 Art. 10 Legge 287/91