L'igiene degli alimenti

L'igiene alimentare

Elenco SANZIONI sulle bevande alcoliche

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 250€ a 1.000€ (P.M.R. 333,33; Se il fatto è commesso più di una volta da 500 € a 2.000 € con sospensione dell'attività per 3 mesi; se dal fatto deriva ubriachezza, la pena è aumentata).

Testo della violazione:

Art. 14 ter comma 1 Legge 125/2001

Divieto di vendita di bevande alcoliche (anche mediante distributori automatici) ai minori di 18 anni e obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne nel caso in cui la maggiore età sia manifesta.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 2.582€ (oppure pena di permanenza domiciliare da 15 a 45 gg. O pena del lavoro di pubblica utilità da 20 gg. A 6 mesi; se il fatto è commesso più di una volta da 1.000 € a 25.000 € e la sospensione dell'attività per 3 mesi).

Testo della violazione:

C.P. 689 comma 1

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore di 16 anni, o a persona che appaia affetta da malattia di mente.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 2.582€ (oppure pena di permanenza domiciliare da 15 a 45 gg. O pena del lavoro di pubblica utilità da 20 gg. A 6 mesi; se il fatto è commesso più di una volta da 1.000€ a 25.000€ e la sospensione dell'attività per 3 mesi) .

Testo della violazione:

C.P. 689 comma 2

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore di 16 anni, per mezzo di distributori automatici (che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici).

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 5.000€ a 20.000€ (se vi sono state 2 violazioni distinte nel corso del biennio viene sospesa l'autorizzazione o licenza per un periodo da 7 a 30 gg.).

Testo della violazione:

Art. 54 Riforma Codice della Strada 2010

Divieto di somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 03.00 alle 06.00 per pubblici esercizi, circoli privati e spazi e aree pubbliche.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 5.000€ a 30.000€ (confisca della merce e delle attrezzature utilizzate).

Testo della violazione:

Art. 14 bis Legge 125/01

Divieto di somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24.00 alle 07.00 con distributori automatici.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 5.000 € a 20.000 € (se vi sono state 2 violazioni distinte nel corso del biennio viene sospesa l'autorizzazione o licenza per un periodo da 7 a 30 gg.).

Testo della violazione:

Legge 125/01

Divieto di vendita alcolici e superalcolici dalle 24.00 alle 06.00 per esercizi di vicinato.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 2.500€ a 7.000€ per vendita superalcolici e sanzione amministrativa da 3.500€ a 10.500€ per somministrazione di alcolici e superalcolici

Testo della violazione:

Sanzione Art. 14 bis Legge 125/01 Allegato 7 e Codice della strada 2010 art. 53

Divieto di somministrazione superalcolici, divieto di vendita per asporto superalcolici dalle 22.00 alle 06.00 su aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo (superstrade).

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 300€ a 1.200€

Testo della violazione:

Sanzione Art. 14 bis Legge 125/01 Allegato 8

I titolari e i gestori di pubblici esercizi che proseguono la propria attività oltre le h 24.00 , devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ (P.M.R.: 1.032 € entro 60 gg.).

Testo della violazione:

Sanzione Art. 5 Legge 287/91

Chiunque somministri bevande con un contenuto alcolico superiore al 21% del volume in un esercizio operante nell'ambito di impianti sportivi, fiere e nel corso di manifestazioni sportive, etc.