L'igiene degli alimenti

L'igiene alimentare

Elenco SANZIONI sui pricipi comuni dell'H.A.C.C.P.

Testo della sanzione:

Reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte(La pena di morte abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224).

Testo della violazione:

Art. 439 Libro II Titolo IV Capo II C.P.

Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari: chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo.

Testo della sanzione:

Reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

Testo della violazione:

Art. 440 Libro II Titolo IV Capo II C.P.

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari: Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica.

Testo della sanzione:

Pene stabilite precedentemente.

Testo della violazione:

Art. 442 Libro II Titolo IV Capo II C.P.

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate: chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica.

Testo della sanzione:

Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 51€.

Testo della violazione:

Art. 444 Libro II Titolo IV Capo II C.P.

Commercio di sostanze alimentari nocive: chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica.

Testo della sanzione:

Reclusione fino a due anni o con la multa fino a e 2.065€.

Testo della violazione:

Art. 515 Libro II Titolo VIII Capo II C.P.

Frode nell'esercizio del commercio: chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Testo della sanzione:

Reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032€.

Testo della violazione:

Art. 516 Libro II Titolo VIII Capo II C.P.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Testo della sanzione:

Reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000€

Testo della violazione:

Art. 517 Libro II Titolo VIII Capo II C.P.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Testo della sanzione:

Reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000€

Testo della violazione:

Art. 517-quater Libro II Titolo VIII Capo II C.P.

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

Testo della sanzione:

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Testo della violazione:

Allegato II Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004

Non rispetto dei requisiti generali descritti nei riferimenti normativi.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/2004

Assenza di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP , comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. CE 2073/05 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Art. 6 comma 7 del D. Lgs 193/2007

Non rispetto dei termini di tempo entro si deve ottemperare le prescrizioni effettuate dall'autorità competente.

Testo della sanzione:

Sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€

Testo della violazione:

Art. 5 comma 1 Reg. 852/04

La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure HACCP.

Testo della sanzione:

Arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 309€ a 30.987€. Oppure per la violazione delle disposizioni alle lettere d) e h) : arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da 2.582€ a 46.481€.

Testo della violazione:

Art. 5 Legge n. 283 del 30 aprile 1962

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come merce ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti; insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; etc.